Crisi d'impresa e risanamento aziendale

La crisi rilevata in tempo
si gestisce e spesso si risolve

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e aggiornato dal terzo correttivo D.Lgs. 136/2024) ha cambiato prospettiva: non più attendere l'insolvenza, ma dotarsi di assetti adeguati per rilevare i segnali di difficoltà e intervenire quando le soluzioni sono ancora molte. Revilaw affianca imprenditori e famiglie imprenditoriali nella prevenzione, nella diagnosi e nella scelta dello strumento più adatto al caso concreto.

12 mesi L'orizzonte dei flussi di cassa che definisce la crisi (art. 2 CCII)
2086 c.c. La norma che impone assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi
3 riforme Gli interventi che hanno aggiornato il Codice, ultimo il D.Lgs. 136/2024

Capire la crisi prima che diventi insolvenza

La crisi, nel Codice, è una condizione da intercettare in anticipo: comprendere la definizione normativa è il primo passo per governarla.

Per il Codice della crisi (art. 2 CCII) la crisi non coincide con l'insolvenza: è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. È quindi un concetto prospettico, che guarda ai flussi attesi e non soltanto ai risultati dei bilanci passati.

L'esperienza dei risanamenti dice una cosa semplice: quanto prima la difficoltà viene riconosciuta, tanto più ampio è il ventaglio di soluzioni disponibili e tanto minori sono i sacrifici richiesti a impresa, soci e creditori. Una tensione di cassa intercettata ai primi segnali si gestisce con strumenti ordinari; la stessa tensione ignorata per mesi può compromettere la continuità aziendale.

La legge non si limita a raccomandare: l'art. 2086, comma 2, c.c. impone all'imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio con uno degli strumenti previsti. L'inerzia espone gli amministratori a responsabilità verso la società e i creditori, anche ex art. 2476 c.c.

Il cambio culturale è profondo: il termine fallimento è uscito dall'ordinamento, sostituito dalla liquidazione giudiziale, e il baricentro si è spostato dalla punizione dell'insolvenza alla prevenzione della crisi. Chi si muove per tempo trova percorsi volontari, riservati e assistiti da misure premiali; chi attende subisce segnalazioni e iniziative dei creditori. La differenza la fa il momento in cui si agisce.

Adeguati assetti e sistema di allerta

Prima degli strumenti di regolazione viene la prevenzione: assetti, indicatori e segnalazioni formano il sistema di allerta dell'impresa.

Il dovere di adeguati assetti

L'art. 2086, comma 2, c.c. e l'art. 3 CCII chiedono all'impresa assetti organizzativi, amministrativi e contabili proporzionati a natura e dimensioni dell'attività, capaci di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale. In concreto: budget di tesoreria, pianificazione dei flussi di cassa a dodici mesi, controllo di gestione e reportistica periodica che permetta all'organo amministrativo di decidere con dati aggiornati.

I segnali di allarme da monitorare

L'art. 3 CCII individua segnali di allarme precisi: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni superiori alla metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre sessanta giorni (almeno il cinque per cento del totale) e debiti rilevanti verso i creditori pubblici qualificati. Monitorarli con continuità significa cogliere la tensione prima dell'emergenza.

Le segnalazioni esterne

Il Codice attiva sentinelle esterne. I creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) segnalano all'imprenditore, ex art. 25-novies CCII, il superamento di determinate soglie di debito, invitandolo a valutare la composizione negoziata. L'organo di controllo e il revisore, ex art. 25-octies CCII, devono segnalare per iscritto agli amministratori i presupposti per l'accesso al percorso.

Le misure premiali

Chi presenta l'istanza di composizione negoziata beneficia delle misure premiali dell'art. 25-bis CCII: interessi ridotti sui debiti tributari, sanzioni fiscali attenuate, possibilità di rateizzare le imposte non versate e ulteriori vantaggi in caso di esito positivo delle trattative. Il messaggio del legislatore è chiaro: la tempestività viene premiata, il ritardo aggrava i costi e le responsabilità di chi amministra.

Le vie d'uscita previste dal Codice

Dal percorso stragiudiziale alla procedura concorsuale, il Codice offre strumenti graduati: la scelta dipende da gravità della crisi, numero dei creditori e prospettive di continuità.

Artt. 12 ss. CCII

Composizione negoziata della crisi

Percorso volontario e riservato, avviato sulla piattaforma nazionale: un esperto indipendente, nominato da apposita commissione, facilita le trattative con i creditori.

  • Serve a ricercare il risanamento mentre l'imprenditore resta alla guida dell'impresa
  • Consente di chiedere misure protettive del patrimonio e misure premiali fiscali
  • Indicata quando la crisi è ancora reversibile e servono trattative ordinate
Art. 56 CCII

Piano attestato di risanamento

Strumento interamente stragiudiziale: un piano di risanamento la cui veridicità dei dati e fattibilità sono attestate da un professionista indipendente.

  • Serve a riequilibrare la situazione finanziaria senza passare dal tribunale
  • Protegge gli atti in esecuzione del piano dalla revocatoria in caso di insolvenza
  • Indicato con pochi creditori e concrete prospettive di risanamento condiviso
Artt. 57 ss. CCII

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, omologati dal tribunale, con varianti agevolate e ad efficacia estesa.

  • Servono a ristrutturare il debito con un'intesa vincolante e omologata
  • La variante ad efficacia estesa può vincolare anche creditori non aderenti
  • Indicati quando pochi creditori rilevanti concentrano gran parte dell'esposizione
Art. 64-bis CCII

Piano di ristrutturazione omologato (PRO)

Piano soggetto a omologazione del tribunale che distribuisce il valore anche in deroga alle cause di prelazione, purché approvato da tutte le classi di creditori.

  • Serve a ristrutturare con maggiore flessibilità distributiva rispetto al concordato
  • Funziona con la suddivisione in classi e l'approvazione unanime delle classi
  • Indicato quando serve derogare alla par condicio con l'accordo di tutte le classi
Artt. 84 ss. CCII

Concordato preventivo

Procedura concorsuale con voto dei creditori e omologazione del tribunale, in continuità aziendale diretta o indiretta oppure con finalità liquidatoria.

  • Serve a regolare la crisi vincolando tutti i creditori concorsuali
  • La continuità privilegia la prosecuzione dell'attività e la tutela dei posti di lavoro
  • Indicato nelle crisi complesse con molti creditori e interessi da comporre
Art. 25-sexies CCII

Concordato semplificato

Concordato liquidatorio senza voto dei creditori, accessibile solo dopo una composizione negoziata condotta secondo correttezza e buona fede ma senza esito.

  • Serve a liquidare il patrimonio evitando i tempi della liquidazione giudiziale
  • Il tribunale omologa se il piano non pregiudica i creditori rispetto alla liquidazione
  • Indicato quando le trattative non hanno prodotto un accordo praticabile

Dal check-up al risanamento

Quattro fasi, un metodo unico: numeri verificati, riservatezza e decisioni tempestive, dal primo check-up all'esecuzione del piano.

01

Diagnosi e check-up

Analizziamo bilanci, flussi di cassa prospettici, centrale rischi e indicatori dell'art. 3 CCII per misurare lo stato di salute dell'impresa. Il risultato è una fotografia riservata e onesta, base di ogni decisione successiva.

02

Assetti e monitoraggio

Progettiamo o rafforziamo gli assetti richiesti dall'art. 2086 c.c.: budget di tesoreria, pianificazione a dodici mesi, controllo di gestione e reportistica per l'organo amministrativo, con verifiche periodiche sui segnali di allarme.

03

Scelta dello strumento

Se la diagnosi rivela una crisi, valutiamo con i legali dell'impresa lo strumento più adatto: dalla composizione negoziata al concordato. Costruiamo il piano industriale e finanziario che ne sostiene la credibilità davanti ai creditori.

04

Esecuzione e rapporti

Affianchiamo l'impresa nell'esecuzione: interlocuzione con l'esperto indipendente, con i creditori, con banche e, dove necessario, con il tribunale. Monitoriamo gli scostamenti dal piano e proponiamo correzioni prima che diventino criticità.

Perché scegliere Revilaw

Una società di revisione legale che unisce il rigore del controllo alla cultura d'impresa, al fianco dell'imprenditore e della famiglia proprietaria.

Rigore da revisione legale

Revilaw è una società di revisione legale: leggere bilanci, flussi e continuità aziendale è il nostro mestiere quotidiano. La stessa disciplina che applichiamo nella revisione guida le diagnosi di crisi e la verifica dei piani di risanamento, con lo standard documentale richiesto dagli attestatori.

Prevenzione prima dell'emergenza

Preferiamo lavorare prima che la crisi esploda: assetti adeguati, monitoraggio degli indicatori e check-up periodici riducono la probabilità di dover ricorrere agli strumenti concorsuali. La prevenzione costa di regola molto meno della gestione dell'emergenza, in termini economici e reputazionali.

Squadra e riservatezza

Lavoriamo in squadra con i consulenti dell'impresa (commercialisti e avvocati) e con l'esperto della composizione negoziata, in un quadro di assoluta riservatezza. L'imprenditore mantiene la regia; noi portiamo metodo, numeri verificati e interlocuzione credibile con i creditori.

Realismo e trasparenza

Non promettiamo salvataggi garantiti né soluzioni miracolose: ogni situazione richiede un'analisi sul caso concreto, nel rispetto dei limiti di legge, dalla revocatoria dell'art. 2901 c.c. alle norme sugli atti in frode ai creditori. Diciamo sempre come stanno le cose.

Parliamone prima che diventi urgente

Se qualche indicatore della tua impresa merita attenzione, o se vuoi semplicemente verificare che gli assetti siano adeguati a quanto richiede l'art. 2086 c.c., possiamo partire da un check-up riservato e senza impegno: un incontro conoscitivo, l'analisi dei principali indicatori e un quadro onesto delle opzioni disponibili. Questa pagina ha carattere informativo; ogni scelta va costruita sul caso concreto, con i consulenti dell'impresa.

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