Osservatorio normativo · Decreto approvato, non ancora in vigore

L'intelligenza artificiale
fra i reati presupposto del Dlgs 231/2001

Con il decreto di adeguamento all'AI Act il catalogo del Dlgs 231/2001 si allunga di una voce: l'art. 25-vicies, dedicato ai delitti commessi impiegando sistemi di intelligenza artificiale. A monte c'è un reato che prima non esisteva, il nuovo art. 437-bis del Codice penale, che colpisce chi non presidia con misure tecniche e con sorveglianza umana i sistemi ad alto rischio. Qui trovate che cosa prevede, quali imprese tocca davvero e che cosa va aggiunto a un Modello 231.

Art. 25‑vicies Il nuovo articolo che porta l'IA nel catalogo del Dlgs 231/2001
600-1.000 Le quote di sanzione pecuniaria a carico dell'ente, ai vertici del catalogo 231
2-8 anni La reclusione nella fascia più alta, quella del pericolo per la collettività

Che cosa è successo, in poche righe

Finora l'impresa rispondeva dei reati commessi con l'intelligenza artificiale solo quando quei reati erano già nel catalogo del Dlgs 231/2001, a prescindere dallo strumento usato per commetterli. Il decreto approvato il 4 agosto 2026 fa una cosa diversa: costruisce un reato che punisce il difetto di organizzazione in quanto tale, e gli dedica un capitolo autonomo. Il provvedimento non è ancora in vigore: si applicherà dalla data indicata nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi di adeguamento all'AI Act, il regolamento (UE) 2024/1689, in attuazione della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata i testi sono stati licenziati in esame preliminare il 10 giugno 2026, trasmessi alle Camere per i pareri delle commissioni il 24 giugno e approvati definitivamente nella seduta del 4 agosto. Il decreto non si limita a costruire l'impalcatura amministrativa del regolamento europeo: interviene sul Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 e vi inserisce il nuovo art. 25-vicies, rubricato «Delitti commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale». Non è un'aggiunta all'art. 24-bis sui delitti informatici: è una categoria autonoma del catalogo, e la scelta dice già molto su come il legislatore ha inquadrato la materia. Il numero, del resto, racconta la velocità con cui il catalogo cresce: il posto precedente, l'art. 25-undevicies, era stato occupato poco più di un anno prima dai delitti contro gli animali introdotti dalla legge 6 giugno 2025, n. 82.

Anche il reato presupposto nasce con questo decreto. È l'art. 437-bis del Codice penale, che porta la rubrica «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». Il primo comma colpisce due omissioni: quella delle misure tecniche che devono accompagnare un sistema ad alto rischio lungo l'intero ciclo, dalla progettazione e dall'addestramento fino alla produzione, alla messa in commercio e all'impiego professionale, e quella della sorveglianza umana. Un secondo comma si occupa invece di chi il sistema lo altera. Accanto a questa fattispecie il 25-vicies richiama il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, il deepfake dell'art. 612-quater c.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni e introdotto dall'art. 26 della stessa legge 132/2025.

La differenza rispetto al passato è di natura, non di misura, e conviene dirla con precisione. Sul piano penale l'intelligenza artificiale era finora un modo di commettere altri reati: la legge 132/2025 ha introdotto per questo la circostanza aggravante comune dell'art. 61, n. 11-decies, del Codice penale, che aumenta fino a un terzo la pena della persona fisica quando il fatto è commesso impiegando sistemi di IA che abbiano costituito mezzo insidioso. L'ente, dal canto suo, già rispondeva quando il reato commesso con l'IA rientrava nel catalogo: una truffa ai danni dello Stato resta tale anche se a costruirla è un algoritmo.

Il nuovo art. 25-vicies fa una cosa diversa. Non aggiunge uno strumento a reati che c'erano già: fa del difetto di organizzazione sull'intelligenza artificiale un reato a sé, e lo porta nel catalogo con sanzioni pecuniarie nella fascia alta, misure interdittive e tutto ciò che un procedimento a carico della società comporta, dalle misure cautelari alla confisca del profitto. Sul piano regolamentare l'AI Act chiede all'impresa di essere conforme e, in caso contrario, la colpisce con sanzioni amministrative; qui si passa dalla sanzione amministrativa al processo penale.

Il punto per chi decide. Non è una novità che riguarda solo le imprese tecnologiche. Riguarda chiunque impieghi sistemi di intelligenza artificiale in processi che possono incidere sulla sicurezza delle persone: impianti industriali, macchinari, logistica, manutenzione predittiva, controllo qualità, sorveglianza dei luoghi di lavoro, gestione di infrastrutture. In quei contesti la domanda non è più solo «siamo conformi?», ma «siamo in grado di dimostrare che ci siamo organizzati?».

Da Bruxelles al Codice penale

Una norma penale italiana che nasce da un regolamento europeo non è un percorso ovvio. Ricostruire i quattro passaggi serve a capire perché le nozioni tecniche del nuovo reato («alto rischio», «sorveglianza umana», «misure tecniche di sicurezza») vadano lette con il regolamento europeo alla mano.

Unione europea

Regolamento (UE) 2024/1689

L'AI Act definisce che cosa sia un sistema di IA, quali usi siano vietati, quali siano ad alto rischio e quali obblighi gravino su fornitori e utilizzatori, fra cui la sorveglianza umana dell'art. 14.

Legge delega · 10 ottobre 2025

Legge 132/2025, art. 24

La legge italiana sull'intelligenza artificiale detta principi e discipline settoriali e delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento entro dodici mesi, compreso il versante penale.

Decreto delegato · 4 agosto 2026

Art. 437-bis c.p.

Il decreto conia il reato: omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e alterazione illecita dei sistemi, punita solo in presenza di un pericolo concreto.

Responsabilità dell'ente

Art. 25-vicies Dlgs 231/2001

Il reato entra nel catalogo dei presupposti come categoria autonoma: la società risponde in proprio, con sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote e misure interdittive.

Perché la catena conta. Le espressioni usate dall'art. 437-bis non sono definite dal Codice penale: «sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio» e «sorveglianza umana» sono nozioni del regolamento europeo. Il giudice penale, per accertare l'omissione, dovrà quindi guardare agli artt. 6, 14 e agli allegati dell'AI Act. Per l'impresa la conseguenza è pratica: la documentazione di conformità all'AI Act diventa materiale probatorio nel procedimento penale, e la sua assenza si trasforma in un problema difensivo.

L'art. 437-bis c.p.: quattro ipotesi, quattro pene

La rubrica dell'articolo anticipa la sua struttura: «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». Da una parte l'omissione dei presidi, dall'altra la manipolazione del sistema. Nessuna delle due, però, si punisce da sola: occorre che ne sia derivato un pericolo concreto, e la violazione formale di un obbligo tecnico non basta a integrare il reato.

1-5 anni
Primo comma · Ipotesi base

Omissione delle misure di sicurezza e della sorveglianza umana

Riguarda chi partecipa al ciclo di vita di un sistema ad alto rischio, dalla progettazione all'impiego professionale, e non adotta le misure tecniche che servono a prevenirne malfunzionamenti e manipolazioni, oppure trascura la sorveglianza umana. In questa fascia la pena scatta quando l'omissione mette in pericolo la vita o l'incolumità di una persona.

2-8 anni
Primo comma · Ipotesi aggravata

Quando il pericolo è collettivo

La medesima omissione, quando il pericolo non si ferma alla singola persona e raggiunge l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. È la fascia che guarda ai sistemi posti a governo di infrastrutture, reti, impianti e servizi essenziali, dove un malfunzionamento si propaga a una collettività.

2-6 anni
Secondo comma · Alterazione

Quando il sistema viene alterato

Qui la condotta non è omissiva ma attiva: si punisce l'alterazione del funzionamento di un sistema ad alto rischio, con la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato». La pena sale da tre a dieci anni quando il pericolo è quello collettivo, con la stessa gradazione del primo comma. È l'ipotesi che intercetta manomissioni, avvelenamento dei dati di addestramento e attacchi ai modelli.

1/3 a 1/6 riduzione
Fatti omissivi · Colpa grave

La valvola della colpa grave

Quando l'omissione è addebitabile a colpa grave, la pena è diminuita da un terzo a un sesto. I primi commenti leggono la scelta come una valvola di contenimento, sulla scia di quanto l'art. 590-sexies c.p. ha fatto in ambito sanitario: in una materia che cambia di mese in mese, il penale dovrebbe raggiungere gli scostamenti evidenti dalla diligenza dovuta, non ogni imperfezione tecnica.

Dove finisce un articolo nel Codice non è un dettaglio da addetti ai lavori. Il 437-bis si sistema subito dopo l'art. 437, che dal 1930 punisce chi omette o rimuove gli apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, e resta quindi nel titolo dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. Il rischio dell'intelligenza artificiale non è stato letto come un problema di mercato o di concorrenza: è stato archiviato fra le questioni di sicurezza.

Lo stesso accostamento torna sul versante della responsabilità dell'ente. Il termine di paragone con cui è stata calibrata la sanzione del 25-vicies, secondo la relazione illustrativa, è l'art. 25-septies: l'omicidio colposo e le lesioni gravi commessi violando la disciplina antinfortunistica. Da lì discende una forbice che si colloca nella parte alta del catalogo. Chi ha vissuto l'ingresso della sicurezza sul lavoro nell'ordine del giorno dei consigli di amministrazione sa che cosa comporta un paragone del genere: un sistema di IA lasciato senza presidi vale, agli occhi della norma, quanto un impianto senza protezioni.

Che cosa rischia la società

L'articolo è costruito su tre commi: il primo fissa la sanzione per il nuovo art. 437-bis c.p., il secondo quella per il deepfake dell'art. 612-quater c.p., il terzo estende a entrambe le ipotesi le misure interdittive. Le quote non sono euro: il loro valore unitario è determinato dal giudice fra 258 e 1.549 euro, e l'art. 11 del decreto vuole che sia fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Art. 437-bis c.p.

Omissione delle misure di sicurezza sui sistemi di IA ad alto rischio

600-1.000quote

In valore assoluto la forbice va da circa 155.000 € a circa 1,55 milioni di euro. È la fascia riservata alle fattispecie più gravi del catalogo: lo stesso ordine di grandezza dei delitti contro la sicurezza sul lavoro.

Art. 612-quater c.p.

Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA

200-700quote

In valore assoluto la forbice va da circa 52.000 € a circa 1,08 milioni di euro. È il deepfake introdotto dall'art. 26 della legge 132/2025, punito con la reclusione da uno a cinque anni e procedibile a querela: la responsabilità arriva all'ente quando il contenuto è diffuso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Sulle misure interdittive il decreto ha operato una selezione. Delle cinque elencate dall'art. 9, comma 2, del Dlgs 231/2001 ne richiama quattro: le lettere b), c), d) ed e). Fuori resta la prima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, e l'esclusione risponde a un criterio di proporzionalità: si vuole bloccare l'ente nei settori in cui l'illecito è maturato, non spingerlo alla chiusura. In concreto è la differenza che passa fra una sanzione pesante e la fine dell'impresa. Va letta insieme all'art. 13, che comunque non consente le interdittive se non ricorrono un profitto di rilevante entità o la reiterazione degli illeciti.

Quello che le tabelle non dicono. Accanto alla sanzione pecuniaria e alle interdittive, un procedimento ex Dlgs 231/2001 porta con sé la confisca del profitto (art. 19), l'eventuale pubblicazione della sentenza (art. 18) e soprattutto le misure cautelari interdittive (art. 45), che possono essere applicate in fase di indagine, cioè anni prima di qualsiasi accertamento definitivo. Nelle filiere in cui il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione equivale alla perdita del mercato, è la misura cautelare, non la condanna, a produrre il danno.

Dove si colloca il 25-vicies nel catalogo

Il parametro non lo scegliamo noi: è la relazione illustrativa a indicare l'art. 25-septies. Affiancare le tre disposizioni aiuta a capire quanto pesa la nuova fattispecie e perché la sicurezza sul lavoro sia il precedente di riferimento.

  Art. 25-vicies, comma 1 Art. 25-septies, sicurezza sul lavoro Art. 25-vicies, comma 2
Reato presupposto Art. 437-bis c.p., omissione di misure tecniche di sicurezza e di sorveglianza umana su sistemi di IA ad alto rischio Artt. 589 e 590, comma 3, c.p., omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione della disciplina antinfortunistica Art. 612-quater c.p., illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA
Evento richiesto Pericolo concreto per la vita, l'incolumità individuale o pubblica, la sicurezza dello Stato. Il reato è di pericolo, non di danno Danno: la morte o la lesione personale della persona offesa Danno ingiusto alla persona rappresentata nel contenuto diffuso senza il suo consenso
Sanzione pecuniaria Da 600 a 1.000 quote 1.000 quote in misura fissa per l'omicidio colposo con violazione dell'art. 55, comma 2, del Dlgs 81/2008; da 250 a 500 quote negli altri casi di omicidio colposo; fino a 250 quote per le lesioni Da 200 a 700 quote
Misure interdittive Art. 9, comma 2, lettere b), c), d), e). Esclusa l'interdizione dall'esercizio dell'attività Le interdittive dell'art. 9, comma 2, da tre mesi a un anno per l'omicidio colposo, fino a sei mesi per le lesioni Art. 9, comma 2, lettere b), c), d), e)
Che cosa presidia il Modello Inventario dei sistemi, classificazione del rischio, collaudo e validazione, sorveglianza umana effettiva, log e tracciabilità, gestione dei fornitori, incident management Documento di valutazione dei rischi, deleghe di funzioni, sorveglianza sanitaria, formazione, manutenzione, audit e vigilanza sui subappalti Policy sull'uso dell'IA generativa, approvazione dei contenuti pubblicati, marcatura e watermarking, presidi su marketing e comunicazione

Il confronto restituisce una gerarchia chiara. L'art. 25-septies punisce l'ente quando qualcuno è morto o si è fatto male; il nuovo art. 25-vicies interviene prima, quando il pericolo si è concretizzato ma il danno non si è ancora prodotto, e lo fa con una forbice sanzionatoria che parte da una soglia più alta. Per l'impresa il messaggio è che il momento in cui deve poter dimostrare di essersi organizzata non è quello dell'incidente, ma quello in cui il sistema è stato messo in esercizio.

Il parallelo con la sicurezza sul lavoro ha anche una conseguenza tecnica precisa. Nei reati colposi la giurisprudenza ha risolto da tempo il problema dell'interesse o vantaggio dell'ente: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza ThyssenKrupp (n. 38343/2014), li àncorano alla condotta e non all'evento, individuandoli tipicamente nel risparmio di costi ottenuto omettendo i presidi. Trasferito all'intelligenza artificiale, il criterio è immediato: il collaudo che non si è fatto, la persona che avrebbe dovuto sorvegliare il sistema e non è stata formata, la licenza del fornitore scelta senza documentazione tecnica perché costava meno. È lì che il pubblico ministero cercherà il vantaggio dell'ente.

Le date che contano, e una asimmetria da non sottovalutare

Il quadro normativo si muove su tre calendari diversi: quello europeo dell'AI Act, quello della legge italiana e quello del decreto delegato. Non procedono allo stesso passo, ed è proprio dallo sfasamento che nasce l'errore di valutazione più frequente.

2 febbraio 2025 Già applicabile

Si applicano i divieti dell'art. 5 dell'AI Act sulle pratiche vietate e l'obbligo di alfabetizzazione del personale in materia di IA previsto dall'art. 4.

10 ottobre 2025 Già applicabile

Entra in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132: principi generali, discipline settoriali, informative ai lavoratori e ai clienti, aggravante comune dell'art. 61, n. 11-decies c.p., nuovo art. 612-quater c.p. sul deepfake e delega al Governo, con termine di dodici mesi, per l'adeguamento all'AI Act.

10 giugno 2026 Già applicabile

Il Consiglio dei ministri approva in esame preliminare gli schemi di decreto legislativo di adeguamento all'AI Act. Il 24 giugno gli schemi sono trasmessi alle Camere per i pareri delle commissioni competenti.

24 luglio 2026 Già applicabile

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus, che differisce gli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028.

2 agosto 2026 Già applicabile

Diventano operativi gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act, l'apparato sanzionatorio e la vigilanza affidata in Italia ad ACN e AgID. Il quadro è ricostruito nell'approfondimento dedicato all'AI Act.

4 agosto 2026 La novità

Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva i decreti legislativi di adeguamento all'AI Act, che introducono l'art. 437-bis c.p. e l'art. 25-vicies del Dlgs 231/2001. Nella stessa seduta il Governo approva il disegno di legge di riforma del Dlgs 231/2001. Il decreto è atteso in Gazzetta Ufficiale: le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento, che va verificata sul testo pubblicato.

10 ottobre 2026 Termine di delega

Scade il termine di dodici mesi entro cui il Governo può esercitare la delega dell'art. 24 della legge 132/2025: è la finestra entro la quale eventuali decreti correttivi o integrativi dovranno collocarsi.

2 dicembre 2026 Prossima scadenza

Obbligo di marcatura dei contenuti sintetici esteso ai sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026: è il presidio tecnico che si intreccia con il reato di deepfake richiamato dal 25-vicies.

2 dicembre 2027 Da pianificare

Obblighi pieni per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III dell'AI Act: selezione del personale, merito creditizio, istruzione, servizi essenziali e gli altri ambiti elencati dal regolamento.

2 agosto 2028 Da pianificare

Obblighi per l'IA integrata in prodotti già soggetti alla legislazione settoriale di armonizzazione: dispositivi medici, macchinari, ascensori, dispositivi di protezione individuale e le altre categorie dell'Allegato I.

L'asimmetria da non sottovalutare. Il rinvio disposto dal Digital Omnibus riguarda l'esigibilità degli obblighi amministrativi europei sui sistemi ad alto rischio. Il nuovo reato, invece, punisce l'omissione di misure di sicurezza e di sorveglianza umana in presenza di un pericolo concreto per le persone. Sono due piani distinti, e un pericolo concreto per la vita non diventa lecito perché una scadenza regolamentare è slittata. Resta da chiarire come il calendario penale nazionale si coordinerà con il differimento europeo al 2027-2028: il testo del decreto, non ancora pubblicato, potrebbe contenere una disciplina transitoria. Nell'attesa, leggere il rinvio come una moratoria generale è la scelta più rischiosa, perché sul dovere degli amministratori di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c. il differimento non incide affatto.

Cinque situazioni che si incontrano davvero

Il nuovo reato non colpisce l'uso dell'intelligenza artificiale in quanto tale: colpisce l'uso non presidiato di sistemi che possono mettere in pericolo le persone. La tabella traduce la fattispecie nelle situazioni che si incontrano più spesso nelle imprese italiane.

La situazione Perché rileva Che cosa deve reggere in giudizio
Visione artificiale e sensoristica che governa macchinari, robot collaborativi o linee di produzione Il malfunzionamento incide direttamente sull'incolumità degli operatori: è il cuore dell'ipotesi base del primo comma, e si intreccia con il Dlgs 81/2008. Collaudo documentato, prove di sicurezza funzionale, arresto d'emergenza sotto controllo umano, log conservati, procedura di gestione degli allarmi e delle anomalie, formazione degli addetti.
Manutenzione predittiva su impianti, reti o infrastrutture Un modello che sottostima un guasto sposta il rischio su una collettività: è l'ipotesi aggravata dell'incolumità pubblica. Soglie di allerta definite e motivate, riesame umano delle previsioni critiche, tracciabilità delle decisioni di rinvio dell'intervento, gestione del model drift e ricalibrazione periodica.
Sistemi di IA acquistati da terzi e integrati nei processi aziendali L'utilizzo professionale è espressamente contemplato dalla norma: l'impresa non si libera perché il sistema l'ha costruito qualcun altro. Due diligence sul fornitore, clausole contrattuali su documentazione tecnica, log, aggiornamenti e segnalazione degli incidenti, verifica della marcatura CE dove richiesta, test di accettazione sul proprio contesto d'uso.
Modelli sviluppati o riaddestrati internamente su dati aziendali Progettazione e addestramento sono fasi espressamente elencate dall'art. 437-bis: chi riaddestra un modello ne assume i rischi. Governo dei dati di addestramento, versionamento dei modelli, criteri di validazione prima del rilascio, separazione fra ambiente di prova ed esercizio, presidi contro l'avvelenamento dei dati.
Immagini, video o voci di persone reali ricostruiti con l'IA e diffusi da marketing, comunicazione o vendite È il secondo reato richiamato dal 25-vicies, l'art. 612-quater c.p. Non basta che un contenuto sia generato con l'IA: servono la raffigurazione di una persona senza il suo consenso, l'idoneità a ingannare sulla genuinità e un danno ingiusto. La responsabilità arriva all'ente quando la diffusione avviene nel suo interesse o a suo vantaggio. Policy sull'IA generativa, iter di approvazione dei contenuti, verifica dei consensi delle persone rappresentate, marcatura dei contenuti sintetici, archivio delle versioni pubblicate.

Il criterio di selezione. Prima di allargare l'analisi a tutti i sistemi in uso, conviene isolare quelli che rispondono affermativamente a tre domande: il sistema incide su un processo che può danneggiare persone? Il suo esito è seguito senza un riesame umano effettivo? Un suo malfunzionamento sarebbe visibile solo a posteriori? Dove le risposte sono tre «sì», l'esposizione al nuovo art. 437-bis è concreta e l'intervento è prioritario.

Sette passaggi per portare l'IA dentro il Modello 231

Non serve un secondo Modello e non serve un secondo organismo di vigilanza. Serve che il Modello esistente contenga una parte speciale sull'intelligenza artificiale, che i protocolli siano scritti in modo da poter essere verificati e che di ogni controllo resti una traccia documentale. È la differenza fra una policy e una difesa.

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Inventario dei sistemi di IA

Censire tutti i sistemi in uso, compresi quelli acquistati come funzionalità di software preesistenti e quelli introdotti dalle singole funzioni senza passare dall'IT. Per ciascuno: finalità, dati trattati, fornitore, processo su cui incide, persone potenzialmente esposte. Senza questo elenco nessuna delle fasi successive è possibile.

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Classificazione del rischio

Collocare ciascun sistema nelle categorie dell'AI Act: pratica vietata, alto rischio, rischio di trasparenza, rischio minimo. La classificazione va motivata per iscritto, perché è il primo documento che verrà chiesto in caso di contestazione. Il classificatore online aiuta a impostare l'analisi.

3

Aggiornamento della mappatura dei rischi 231

Aggiungere alle aree sensibili i processi in cui l'IA interviene, individuare le attività a rischio reato rispetto all'art. 437-bis e all'art. 612-quater e rivedere di conseguenza il documento di valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008 dove il sistema incide sulla sicurezza dei lavoratori.

4

Protocolli specifici e sorveglianza umana

Scrivere le procedure che mancano: approvazione e collaudo prima della messa in esercizio, criteri di validazione, conservazione dei log, gestione degli aggiornamenti, riesame periodico delle prestazioni, incident management. La sorveglianza umana va progettata come potere reale di fermare il sistema, attribuito a una persona formata e individuata per nome.

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Ruoli, deleghe e catena di responsabilità

Definire chi risponde di che cosa: referente per l'IA, comitato o gruppo di lavoro interfunzionale, rapporti con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con la funzione IT. Le deleghe devono attribuire poteri di spesa e di intervento coerenti con le responsabilità assegnate.

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Flussi verso l'organismo di vigilanza e formazione

Stabilire che cosa l'organismo riceve e con quale periodicità: elenco aggiornato dei sistemi, esiti dei collaudi, registro degli incidenti, esiti degli audit sui fornitori, evidenze della formazione. L'alfabetizzazione in materia di IA è già obbligo europeo dal 2025 e va documentata, non semplicemente erogata.

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Verifica indipendente e mantenimento

Sottoporre l'impianto a un audit di parte terza e programmarne il riesame periodico. La ISO/IEC 42001:2023 è oggi l'unico standard certificabile sui sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale; la ISO/IEC 23894:2023 sulla gestione del rischio e la ISO/IEC 42005:2025 sulla valutazione d'impatto sono invece linee guida, utili a costruire i documenti ma non certificabili. Nessuna di queste norme sostituisce il Modello: forniscono la struttura documentale con cui dimostrarne l'efficace attuazione.

Il criterio che tiene insieme i sette passaggi. L'art. 6 del Dlgs 231/2001 non chiede all'ente di essere infallibile: chiede che il Modello sia idoneo, efficacemente attuato e vigilato. In sede penale la differenza fra un'impresa che si salva e una che non si salva raramente sta nella qualità della policy. Sta nell'esistenza di documenti datati che provano che qualcuno, prima dell'incidente, aveva valutato quel rischio, definito quel controllo e verificato che venisse eseguito.

Tre nodi ancora da sciogliere

Sarebbe scorretto presentare il nuovo impianto come un meccanismo già rodato. Restano questioni interpretative non marginali, che l'esame parlamentare non ha risolto e che si scaricheranno sulle prime applicazioni giurisprudenziali.

1

Una sovrapposizione testuale

Nelle letture circolate sul testo approvato l'incolumità pubblica comparirebbe due volte dentro il primo comma: una nell'ipotesi di partenza, una in quella aggravata. Se il testo pubblicato confermerà questa formulazione, distinguere le due cornici edittali diventerà un lavoro interpretativo, e a farlo sarà il giudice caso per caso.

2

Il rischio di contare due volte

Di solito il reato presupposto è un fatto e la colpa di organizzazione è altro: il primo si accerta, la seconda si valuta. Qui invece il fatto tipico è già di per sé una carenza organizzativa. La stessa mancanza rischia così di pesare due volte sul medesimo giudizio, prima come condotta e poi come colpa dell'ente, e servirà una giurisprudenza attenta a tenerle separate.

3

Dove passa il confine

Fra un'impresa che ha sbagliato una valutazione tecnica e una che ha risparmiato sui presidi passa una linea sottile, e a tracciarla saranno due accertamenti: quello del pericolo concreto e quello dell'interesse o del vantaggio dell'ente. Finché non arriveranno le prime pronunce, la difesa resta documentale: mostrare che il presidio esisteva e che qualcuno lo aveva scelto sapendo perché.

A questi nodi se ne aggiunge uno di sistema, e ha una data precisa. Nella stessa seduta del 4 agosto 2026 in cui approvava il decreto che allarga il catalogo dei reati presupposto, il Consiglio dei ministri ha approvato anche un disegno di legge di riforma dello stesso Dlgs 231/2001, che muove in direzione opposta: superare la distinzione fra reati di apicali e di sottoposti, elevare la colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell'illecito da provare a carico dell'accusa e affidare a un decreto del Ministro della giustizia procedure semplificate per l'adozione del Modello nelle piccole e medie imprese.

Va detto con chiarezza che si tratta di un disegno di legge, non di un decreto legislativo: deve percorrere l'intero iter parlamentare e, per parti significative, attende successivi decreti attuativi. Fino ad allora il Dlgs 231/2001 resta applicabile nella formulazione vigente, esimente dell'art. 6 compresa. Un catalogo che si allarga e un impianto che si semplifica dovranno però incontrarsi, e l'esito di quell'incontro dirà se la responsabilità dell'ente resterà uno strumento selettivo o diventerà un adempimento diffuso. Nell'attesa vale la pena ricordare una cosa sola: il catalogo dei reati presupposto si allunga più in fretta di quanto si aggiornino i Modelli, e la distanza fra i due è esattamente lo spazio in cui l'ente resta scoperto.

Risposte rapide su IA e responsabilità dell'ente

No. L'art. 437-bis c.p. riguarda i sistemi di IA ad alto rischio e presuppone un pericolo concreto per la vita, per l'incolumità individuale o pubblica o per la sicurezza dello Stato. Usare un assistente conversazionale per redigere la bozza di una email non vi rientra. Vi rientrano invece i sistemi che governano processi industriali, impianti, sicurezza sul lavoro, infrastrutture o dispositivi, e in generale gli usi che l'AI Act classifica come ad alto rischio. Il perimetro è quindi più stretto di quanto il titolo della norma faccia temere, ma per chi vi rientra è molto più severo di prima.
Il Modello non mette al riparo per il solo fatto di esistere, ma è l'unica esimente prevista dall'ordinamento. L'art. 6 del Dlgs 231/2001 esclude la responsabilità quando il Modello adottato è idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è stato efficacemente attuato, l'organismo di vigilanza ha vigilato con poteri autonomi e l'autore ha eluso fraudolentemente le prescrizioni. Sul rischio IA questo significa avere un inventario dei sistemi, una classificazione motivata, protocolli di collaudo e di sorveglianza umana e, soprattutto, le tracce documentali che provano l'esecuzione dei controlli. Un Modello che non nomina l'intelligenza artificiale mentre l'azienda la usa in processi critici è, per definizione, un Modello non aggiornato al rischio concreto.
È la possibilità effettiva, per una persona competente e dotata dei poteri necessari, di comprendere il funzionamento del sistema, di interpretarne gli esiti, di disattenderli e di fermarlo. L'AI Act la disciplina all'art. 14 e ne fa uno dei requisiti dei sistemi ad alto rischio. Un presidio meramente nominale, in cui l'operatore ratifica ciò che il sistema propone perché non ha il tempo, la formazione o l'autorità per sindacarlo, non è sorveglianza umana: è esattamente la situazione che la nuova norma penale intende colpire. Nella pratica si dimostra con tre elementi: chi è la persona, quali poteri le sono attribuiti per iscritto, quali evidenze esistono degli interventi effettuati.
La sanzione pecuniaria è fissata dall'art. 25-vicies fra 600 e 1.000 quote. Poiché il valore della singola quota è determinato dal giudice fra 258 e 1.549 euro in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, l'esborso teorico va da circa 155.000 euro a 1,55 milioni. A questo si aggiungono le misure interdittive, la confisca del profitto ex art. 19 e, spesso più pesante di tutto, l'effetto reputazionale e l'esclusione dalle gare pubbliche. Va ricordato che l'art. 12 prevede riduzioni significative per l'ente che risarcisce il danno, elimina le conseguenze e adotta un Modello idoneo prima dell'apertura del dibattimento.
Sono due piani distinti. Il differimento disposto dal Digital Omnibus riguarda l'esigibilità degli obblighi amministrativi del regolamento europeo sui sistemi ad alto rischio. La responsabilità penale e quella dell'ente si fondano invece sull'omissione di misure tecniche di sicurezza e di sorveglianza umana in presenza di un pericolo concreto per le persone. Un pericolo concreto per la vita non diventa lecito perché una scadenza regolamentare è stata spostata, e resta comunque fermo il dovere degli amministratori di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c. Attendere il 2027 per organizzarsi è quindi una scelta che espone, non che protegge.
Non serve un secondo organismo: serve che quello esistente riceva flussi informativi sull'IA e sappia leggerli. In concreto: elenco aggiornato dei sistemi in uso e delle relative classi di rischio, esiti dei collaudi e delle validazioni, registro degli incidenti e dei malfunzionamenti, evidenze della formazione erogata, esiti degli audit sui fornitori. Dove le competenze interne non bastano, l'organismo si avvale di un supporto tecnico specialistico, esattamente come già fa in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi informativi. Quello che non può fare è continuare a ricevere gli stessi flussi di cinque anni fa mentre i processi aziendali sono cambiati.
Non in via esclusiva. L'art. 437-bis elenca fra le condotte rilevanti anche l'utilizzo professionale del sistema, non solo la sua progettazione o immissione sul mercato. L'impresa che integra nei propri processi un sistema costruito da altri assume quindi presidi propri: verificare che il fornitore consegni documentazione tecnica, log e istruzioni d'uso, collaudare il sistema nel proprio contesto operativo, definire chi esercita la sorveglianza umana e come si interviene in caso di anomalia. Le clausole contrattuali servono a distribuire il rischio civilistico fra le parti, ma non spostano la responsabilità penale né quella dell'ente.

Le fonti di questo approfondimento

Nota sulle fonti · aggiornata al 18 agosto 2026. A questa data, dalle fonti consultate, il decreto legislativo risulta approvato in via definitiva ma non ne risultano gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La descrizione delle fattispecie, la numerazione degli articoli, le rubriche e le forbici sanzionatorie sono quindi tratte dal testo approvato, come riferito dalla stampa specializzata e dai primi commenti dottrinali: potrebbero differire nel testo definitivo e vanno riscontrate sul provvedimento pubblicato, insieme alla data di entrata in vigore e all'eventuale disciplina transitoria. L'approvazione in Consiglio dei ministri non equivale all'entrata in vigore, e fino a quest'ultima il catalogo dei reati presupposto resta quello attuale. Aggiorneremo la pagina alla pubblicazione del testo.

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