Osservatorio normativo · Amministrazione e controlli nelle S.p.A.

Nuove regole per amministratori, controllori e revisori delle S.p.A.:
cosa cambia dopo il D.Lgs. 47/2026

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, interviene sulla disciplina civilistica dell'amministrazione e dei controlli nelle società per azioni. La riforma tocca l'organo amministrativo, con particolare riguardo agli assetti, alle deleghe e alla circolazione delle informazioni, e l'organo di controllo, per il quale viene introdotta una disciplina generale comune ai diversi sistemi di governance.

29 aprile 2026 Entrata in vigore del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
Artt. 2380 e ss. Le norme del Codice civile modificate: riguardano direttamente le S.p.A.
Concreto funzionamento Il nuovo oggetto della vigilanza: non basta che gli assetti esistano sulla carta

Una riforma per le S.p.A., con riflessi su tutte le società

Il decreto modifica numerose disposizioni del Codice civile sull'amministrazione e sui controlli. Il perimetro diretto sono le società per azioni, ma i principi che ne emergono parlano anche alle S.r.l.

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 interviene su due fronti. Sul lato dell'organo amministrativo ridefinisce le competenze in materia di gestione e organizzazione dell'impresa, riordina la disciplina delle deleghe e regola la circolazione delle informazioni all'interno del consiglio. Sul lato dell'organo di controllo introduce una disciplina generale, applicabile ai diversi sistemi di amministrazione e controllo, che amplia l'oggetto della vigilanza e rafforza i presidi di indipendenza.

Le modifiche agli artt. 2380 e ss. c.c. riguardano direttamente le S.p.A. e non sono estese alle S.r.l. da una norma generale di rinvio. Per queste ultime continua ad applicarsi la specifica disciplina dettata dagli artt. 2475 e ss. c.c., ferma restando l'eventuale rilevanza interpretativa dei principi desumibili dalla disciplina delle S.p.A. e l'applicazione delle disposizioni generali, prima fra tutte l'art. 2086 c.c. sul dovere di istituire assetti adeguati.

Dieci punti per orientarsi

Soggetto per soggetto, che cosa introduce il decreto e dove si sposta il baricentro delle responsabilità.

Amministratori

Gestione e organizzazione in via esclusiva

Agli amministratori spettano in via esclusiva la gestione e l'organizzazione dell'impresa, compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Presidente del CdA

Un ruolo valorizzato

Organizza i lavori consiliari e assicura agli amministratori informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno.

Deleghe

Una disciplina riorganizzata

La disciplina delle deleghe viene riordinata e distinta da quella relativa ai flussi informativi all'interno del consiglio.

Amministratori non esecutivi

Ragionevole affidamento

Possono fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute dagli organi delegati e dalle competenti funzioni aziendali, fermo restando il dovere di agire informati.

Crisi d'impresa

Decisioni riservate all'organo amministrativo

Le decisioni relative all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza rientrano tra quelle riservate all'organo amministrativo.

Organo di controllo

Una disciplina generale

Viene introdotta una disciplina generale dell'organo di controllo, applicabile ai diversi sistemi di amministrazione e controllo.

Oggetto della vigilanza

Adeguatezza e concreto funzionamento

Il controllo viene espressamente esteso all'adeguatezza e al concreto funzionamento degli assetti, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Coordinamento

Le funzioni di controllo dialogano

L'organo di controllo vigila anche sull'adeguato coordinamento delle funzioni di controllo presenti nella società.

Indipendenza

Una disciplina rafforzata e unitaria

Viene rafforzata e resa unitaria la disciplina delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza dei controllori.

Revisore

Funzioni distinte, informazioni condivise

Resta distinta la funzione di revisione legale rispetto alla vigilanza societaria, ferma la necessità di adeguati scambi informativi.

Gestione e organizzazione: gli assetti sono parte del mestiere

Una delle modifiche più significative riguarda la definizione delle competenze dell'organo amministrativo.

La gestione e l'organizzazione dell'impresa spettano esclusivamente agli amministratori. In tale funzione rientra espressamente l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

La previsione assume particolare rilievo alla luce dell'art. 2086 c.c.: gli assetti non costituiscono soltanto uno strumento per rilevare tempestivamente la crisi, ma rappresentano una componente dell'ordinaria organizzazione dell'impresa. Non un adempimento da attivare quando le cose vanno male, ma il modo normale in cui una società per azioni viene condotta.

Chi fa che cosa dentro il consiglio

La riforma dedica specifica attenzione alla circolazione delle informazioni all'interno del consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di distinguere con maggiore precisione i ruoli.

Organi delegati

Gestiscono e informano

Gestiscono le materie oggetto della delega e forniscono al consiglio le informazioni necessarie.

Consiglio di amministrazione

Valuta e decide

Valuta le informazioni ricevute e assume le decisioni di propria competenza.

Amministratori non esecutivi

Partecipano e chiedono

Partecipano alle decisioni sulla base delle informazioni disponibili e, quando necessario, richiedono ulteriori elementi.

Il ragionevole affidamento non è un esonero. Particolarmente rilevante è il riconoscimento della possibilità di fare ragionevole affidamento sulle informazioni provenienti dagli organi delegati e dalle competenti funzioni aziendali. Ciò non comporta, tuttavia, l'esonero dell'amministratore dal dovere di agire informato: in presenza di anomalie o elementi di allarme rimane necessario acquisire gli ulteriori elementi necessari.

Si amplia l'oggetto della vigilanza

La riforma introduce una disciplina generale dell'organo di controllo, superando la precedente frammentazione delle disposizioni relative ai diversi modelli di governance. Particolarmente significativa è la ridefinizione di ciò su cui si vigila.

L'organo di controllo vigila su:

  • osservanza della legge e dello statuto
  • rispetto dei principi di corretta amministrazione
  • adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
  • concreto funzionamento degli assetti
  • sistema di controllo interno
  • sistema di gestione dei rischi
  • coordinamento delle diverse funzioni di controllo

Il riferimento al concreto funzionamento è particolarmente importante. Non è sufficiente verificare che la società abbia formalmente adottato procedure, organigrammi, deleghe e sistemi di controllo: occorre verificare che tali strumenti siano effettivamente utilizzati e funzionanti.

Gli strumenti per vigilare davvero

All'ampliamento dei compiti di vigilanza si accompagna la disciplina dei poteri necessari al loro esercizio. L'organo di controllo può acquisire dagli amministratori le informazioni necessarie e svolgere gli atti di verifica previsti dalla legge. Per il collegio sindacale resta inoltre particolarmente rilevante la possibilità per i singoli sindaci di procedere individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Deliberazioni del collegio

Collegiale

Le decisioni dell'organo si assumono collegialmente, secondo le regole di funzionamento proprie dell'organo.

Ispezioni e controlli

Anche individuali

Ogni sindaco può procedere individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Richiesta di informazioni

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza

L'organo di controllo acquisisce dagli amministratori le informazioni necessarie allo svolgimento della vigilanza.

Valutazione delle irregolarità

Collegiale, secondo le regole dell'organo

Le irregolarità rilevate vengono valutate dall'organo nel suo insieme, con le modalità previste per le sue deliberazioni.

Una verifica che non si esaurisce alla nomina

La riforma dedica una disciplina generale anche all'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.

Assumono rilievo i rapporti con:

  • la società
  • le società controllate
  • la società controllante
  • le società sottoposte a comune controllo

Devono essere valutati, in particolare, i rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d'opera e gli altri rapporti di natura patrimoniale che possano compromettere l'indipendenza del controllore. La verifica non dovrebbe pertanto limitarsi al momento della nomina, ma essere effettuata anche nel corso dell'incarico, in presenza di eventuali situazioni sopravvenute.

Tre funzioni distinte, un unico sistema

La riforma mantiene distinta la funzione dell'organo di controllo da quella del revisore legale. Mettere in fila chi fa che cosa aiuta a capire dove i tre ruoli si incontrano.

Amministratori

Gestiscono e organizzano

  • Gestiscono e organizzano l'impresa
  • Istituiscono gli assetti
  • Fanno funzionare gli assetti
  • Gestiscono i rischi
  • Predispongono il bilancio
Organo di controllo

Vigila

  • Vigila sulla corretta amministrazione
  • Vigila sull'adeguatezza degli assetti
  • Verifica anche il loro concreto funzionamento
  • Vigila sul sistema di gestione dei rischi
  • Vigila sul procedimento di formazione del bilancio
Revisore legale

Revisiona

  • Svolge la revisione legale
  • Verifica il bilancio
  • Valuta il sistema di controllo interno per quanto rilevante ai fini della revisione
  • Valuta i rischi rilevanti ai fini della revisione
  • Esprime il giudizio sul bilancio

La distinzione rende lo scambio di informazioni ancora più importante. La separazione delle competenze non esclude, anzi rende ancora più necessario, lo scambio di informazioni tra organo di controllo e revisore. Una carenza significativa del sistema amministrativo-contabile rilevata dal revisore può infatti assumere rilievo anche per la vigilanza dell'organo di controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti.

Cosa occorre verificare

Otto domande, una per area, per misurare la distanza tra l'organizzazione che c'è e quella che il decreto presuppone.

01 · Assetti

Sono adeguati e concretamente funzionanti?

Non basta averli adottati: devono essere utilizzati nella gestione quotidiana e produrre informazioni affidabili.

02 · Deleghe

Competenze e limiti sono chiaramente individuati?

Chi decide che cosa, entro quali soglie e con quali obblighi di riporto verso il consiglio.

03 · Flussi informativi

Le informazioni arrivano tempestivamente al CdA?

Il consiglio deve poter deliberare su materie istruite, con dati completi e ricevuti per tempo.

04 · Controlli interni

Il sistema è effettivamente operativo?

Procedure, autorizzazioni e verifiche devono lasciare traccia di essere state applicate, non solo scritte.

05 · Gestione dei rischi

I principali rischi sono individuati e monitorati?

Una mappa dei rischi aggiornata e un presidio che ne segua l'andamento nel tempo.

06 · Organo di controllo

Programma di vigilanza e verbali sono coerenti con i nuovi compiti?

La pianificazione delle verifiche e la verbalizzazione devono riflettere l'oggetto ampliato della vigilanza.

07 · Indipendenza

Sono stati verificati eventuali rapporti incompatibili?

Con la società, le controllate, la controllante e le società sotto comune controllo, alla nomina e durante l'incarico.

08 · Revisore

Sono organizzati adeguati scambi informativi con l'organo di controllo?

Incontri, comunicazioni e condivisione dei rilievi significativi tra chi revisiona e chi vigila.

Responsabilità più distinte, tracce più necessarie

Il D.Lgs. n. 47/2026 accentua la distinzione tra le diverse responsabilità societarie.

Gli amministratori

Gestiscono e organizzano l'impresa e istituiscono gli assetti: l'organizzazione è una loro competenza esclusiva, non un'attività delegabile all'esterno del consiglio.

L'organo di controllo

Vigila non soltanto sull'adeguatezza, ma anche sul concreto funzionamento degli assetti, del controllo interno e del sistema di gestione dei rischi.

Il revisore legale

Conserva la distinta funzione di revisione dei conti e di espressione del giudizio sul bilancio.

Sul piano operativo

Acquistano maggiore rilievo la tracciabilità delle verifiche, la verbalizzazione dell'attività svolta e i flussi informativi tra amministratori, controllori e revisore.

Le fonti di questo approfondimento

  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026 (riforma della disciplina dell'amministrazione e dei controlli nelle società per azioni)
  • Artt. 2380 e ss. c.c. (amministrazione e controlli nelle S.p.A., come modificati dal decreto)
  • Artt. 2475 e ss. c.c. (disciplina specifica dell'amministrazione e dei controlli nelle S.r.l., non toccata da una norma generale di rinvio)
  • Art. 2086 c.c. (dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa)

Da leggere insieme a questa pagina

Il decreto chiede agli amministratori di istituire gli assetti e a chi vigila di verificarne il funzionamento. Questi approfondimenti dicono che cosa sono gli assetti e come si prova, con le carte, che funzionano.

Il contenuto concreto dell'obbligo Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili I tre pilastri dell'art. 2086 c.c. con i contenuti minimi di ciascuno: è la pagina che dice che cosa gli amministratori devono essere in grado di mostrare quando istituiscono gli assetti. Leggi la guida Il lato di chi vigila L'organo di controllo dopo il Dlgs 47/2026 Il perimetro della vigilanza, le evidenze da acquisire e le formule di verbale che reggono nel tempo: come si documenta un giudizio sul concreto funzionamento degli assetti. Vai alla vigilanza La stessa riforma, articolo per articolo La riforma della governance 2026 Il Dlgs 47/2026 riscrive gli artt. 2380 e 2380-bis: perché lo statuto va sottoposto a check-up e che cosa deve fare chi amministra. Leggi la riforma

Verifica ora la tua governance

Affianchiamo consigli di amministrazione, collegi sindacali e revisori nell'adeguamento al D.Lgs. 47/2026: verifica degli assetti e del loro concreto funzionamento, sistema delle deleghe e dei flussi informativi, programma di vigilanza e verbalizzazione, presidi di indipendenza e scambi informativi tra organo di controllo e revisore. Un check-up preliminare individua rapidamente le aree di intervento.

(+39) 045 8010734
Via XX Settembre, 9 - 37129 Verona (VR)

Richiedi un check-up della governance