L'indipendenza del revisore
L'indipendenza non è un'etichetta formale: è una condizione essenziale per garantire la credibilità dei controlli societari.
La Corte di Cassazione, in una pronuncia commentata da Assonime nel Caso n. 3/2020, ha chiarito un punto particolarmente rilevante: la violazione delle regole di indipendenza previste dal D.Lgs. 39/2010 può comportare addirittura la nullità della nomina del revisore, con effetti a catena sulla validità dei controlli e sull'attendibilità del bilancio dell'impresa.
Indipendenza "in sostanza" e "in apparenza". Non basta essere effettivamente liberi nel giudizio: occorre anche apparire indipendenti agli occhi di un terzo informato e ragionevole. Se l'apparenza è compromessa, l'indipendenza è compromessa, anche quando il revisore sia in concreto pienamente libero nelle proprie valutazioni. Per questo le incompatibilità rilevano già a livello di percezione, prima ancora che sul piano dell'effettivo condizionamento del giudizio.
Punto critico Colleghi dello stesso studio: anche se condividono soltanto le mura. Le incompatibilità si estendono a tutti i soci, dipendenti e collaboratori dello studio e, secondo la prassi più rigorosa, anche ai professionisti che con il revisore condividono soltanto i locali: studi associati di sola coabitazione, uffici in comune, domiciliazioni, segreterie condivise. Un rapporto economico, familiare o un servizio non-audit instaurato da uno di loro con il soggetto controllato può determinare la non indipendenza dell'intero ente di revisione, anche se il professionista incaricato ne è del tutto estraneo.
Per questo Revilaw verifica preventivamente, e monitora durante l'intero incarico, l'assenza di legami economici, finanziari, professionali e familiari con il soggetto controllato, le sue parti correlate e i suoi amministratori, estendendo la verifica a tutti i professionisti che condividono lo studio. È una pre-condizione di metodo, non un adempimento successivo.
Casi tipici di non indipendenza Le 9 categorie operative tra incompatibilità e minacce
L'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 e i Principi di etica e indipendenza (ISA Italia 200, ISQM 1 e Codice IESBA) qualificano una serie di situazioni come incompatibilità o minacce all'indipendenza che, se non rimosse o ridotte a un livello accettabile, impediscono il conferimento dell'incarico o ne impongono la cessazione. Il giudizio si estende anche al piano dell'apparenza e all'intero studio, non al solo revisore responsabile.
- Colleghi dello stesso studio Le incompatibilità non si valutano solo sul revisore responsabile dell'incarico, ma su tutti i soci, dipendenti e collaboratori dello studio e, secondo la prassi più rigorosa, anche sui professionisti che condividono soltanto le mura (studi associati di sola coabitazione, uffici comuni, domiciliazioni). Un loro rapporto economico, familiare o un servizio non-audit con il soggetto controllato può determinare la non indipendenza dell'intero ente di revisione.
- Network Rapporti d'affari, partecipazioni o servizi non-audit prestati da società appartenenti al network del revisore al soggetto controllato o alle sue parti correlate, anche quando si tratti di entità giuridicamente distinte ma legate da denominazione, brand o accordi di cooperazione professionale.
- Interesse finanziario Partecipazioni, prestiti, garanzie o altri rapporti economici tra il revisore (o suoi familiari stretti) e il soggetto controllato, le sue parti correlate o i suoi amministratori.
- Auto-revisione Prestazione, anche in passato, di servizi che diventano oggetto del giudizio di revisione: tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio, valutazioni che confluiscono in poste di bilancio, attuariali, fiscali con elevati margini di soggettività.
- Auto-tutela Difesa o promozione del cliente in contenziosi, perizie di parte, attività di lobbying o di rappresentanza (advocacy) che mettono il revisore in posizione di sostenere le tesi del soggetto controllato.
- Familiarità Rapporti familiari, di convivenza o di amicizia stretta tra il revisore e amministratori, sindaci, personale apicale o azionisti di riferimento; permanenza prolungata nel medesimo incarico senza rotazione del partner responsabile.
- Rapporti di lavoro pregressi Rapporti di lavoro subordinato o di amministrazione presso il soggetto controllato senza il rispetto del cooling-in period previsto dalla disciplina.
- Dipendenza economica Eccessiva concentrazione dei compensi su un singolo cliente o gruppo, tale da rendere il revisore economicamente dipendente; corrispettivi di entità non proporzionata al lavoro svolto.
- Intimidazione Pressioni, minacce di sostituzione, contenziosi strumentali o altre condotte del cliente che possano condizionare il giudizio professionale del revisore.