Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 · Agenzia delle Entrate

Quanto vale
gestire il rischio fiscale

La circolare del 6 agosto 2026 raccoglie gli effetti premiali che il regime riconosce a chi gestisce il rischio fiscale: sanzioni disapplicate o dimezzate, rilevanza penale esclusa, termini di accertamento più corti fino a tre anni. Soprattutto, precisa le condizioni alle quali questi benefici si applicano.

100% Sanzioni disapplicate sui rischi comunicati prima
−3 anni Termini di accertamento con TCF certificato e visto pesante
50% Sanzioni ridotte sui rischi correttamente mappati

Il testo integrale, scaricabile

Ottantotto pagine che completano il quadro della riforma avviata con la legge delega 111/2023. Una parte generale inquadra il regime; una parte speciale, in forma di domanda e risposta, raccoglie il confronto con le imprese aderenti, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

Agenzia delle Entrate · Divisione Contribuenti Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi PDF 88 pagine 696 KB Direzione Centrale Grandi Contribuenti e internazionale Scarica

Perché conta. Gli effetti premiali erano già scritti nella norma, ma lasciavano aperte questioni applicative rilevanti: valgono anche per i rischi sotto soglia? Serve l'interpello o basta una comunicazione? La circolare vi risponde, e le risposte incidono sul calcolo di convenienza di chi sta valutando se costruire un Tax Control Framework.

Il criterio di fondo è la tracciabilità del processo. La protezione segue il rischio che il sistema ha intercettato, documentato e comunicato in tempo utile: è su quella traccia che si misura l'efficacia del Tax Control Framework, prima ancora che sull'esito fiscale della singola operazione.

Tre domande, in quest'ordine

Un progetto di compliance viene quasi sempre presentato partendo da che cosa produce: un elenco di documenti e una stima di costi. Cominciare invece dalle ragioni cambia il modo in cui il Tax Control Framework arriva al consiglio di amministrazione, e cambia anche le priorità con cui viene costruito.

  1. 1 Perché Le ragioni

    La variabile fiscale è una questione di governo dell'impresa

    La circolare lo mette in apertura: i modelli di buona governance fiscale servono all'impresa soprattutto per ripararsi da danni reputazionali capaci di ledere la sua immagine o di disincentivare investitori e clienti. La sanzione è la conseguenza più visibile, non la ragione principale. Dal 2019 la compliance fiscale rientra fra i fattori dell'informativa di sostenibilità nei servizi finanziari, e questo la porta al tavolo di banche, fondi e committenti lungo la filiera.

  2. 2 Come Il metodo

    Con un sistema che rende ripercorribile ogni scelta

    Strategia fiscale firmata dal vertice, governance a tre linee di controllo, funzione di Tax Risk Management segregata dai controlli di primo livello, mappa dei rischi e dei controlli, policy sul rischio interpretativo, piano di monitoraggio con test di disegno e di efficacia. A valle, il dialogo preventivo con l'Agenzia attraverso comunicazioni di rischio e interpelli abbreviati, e la certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti.

  3. 3 Cosa I risultati

    Documenti, e gli effetti che ne discendono

    Il Tax Compliance Model e i suoi allegati, la RCM, la mappa dei rischi interpretativi, la relazione del Tax Risk Officer, la certificazione triennale. Da questi discendono gli effetti che la circolare precisa: sanzioni amministrative disapplicate, rilevanza penale esclusa sulla dichiarazione infedele, sanzioni dimezzate sui rischi mappati, termini di accertamento più corti fino a tre anni, rimborsi senza garanzie.

Trasparenza in cambio di certezza

La circolare riassume l'intero impianto in una formula. L'impresa offre piena disclosure dei propri fatti aziendali; l'Amministrazione deve garantire risposte preventive, rapide e adeguate alla complessità della variabile fiscale di una grande impresa.

Quello che l'impresa mette

Trasparenza

  • Un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
  • Interlocuzione costante e preventiva, non sollecitata dal controllo
  • Comunicazione tempestiva ed esauriente delle situazioni che possono generare rischi
  • Un comportamento effettivo esattamente corrispondente a quello rappresentato
Quello che l'impresa ottiene

Certezza

  • Protezione sanzionatoria amministrativa e penale sui rischi comunicati
  • Anticipazione del controllo: la contestazione si risolve prima, non in giudizio
  • Termini di accertamento più brevi e rimborsi senza garanzie
  • Un'interfaccia unica e specializzata dentro l'Agenzia delle Entrate

Il contenzioso come extrema ratio. Il regime nasce per prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie. Se il contribuente si discosta dalla risposta ricevuta, l'Agenzia emette un atto impositivo senza sanzioni. Resta il principio agree to disagree, ma il conflitto perde la componente afflittiva.

Gli otto effetti premiali

Sono i vantaggi che il decreto delegato e il decreto correttivo hanno innestato sull'articolo 6 del D.Lgs. 128/2015 e che la circolare precisa nel dettaglio applicativo.

Sanzioni amministrative azzerate

Disapplicazione integrale per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente prima della dichiarazione, tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio. Art. 6, comma 3

Rilevanza penale esclusa

Sulle condotte comunicate preventivamente il fatto non costituisce reato di dichiarazione infedele e non è notizia di reato: nessun obbligo di inoltro alla Procura. Art. 6, comma 4

Sanzioni ridotte alla metà

Per le condotte riconducibili a rischi mappati, sanzione dimezzata e mai superiore al minimo edittale, con riscossione sospesa fino alla definitività dell'accertamento. Art. 6, comma 3-bis

Accertamento più corto

Due anni in meno di termini di decadenza con il TCF certificato da professionisti indipendenti, tre con la certificazione tributaria (visto pesante). Art. 6, commi 6-bis e 6-ter

Il passato si può sanare

Stessa protezione, amministrativa e penale, sui rischi di annualità precedenti all'ingresso, se comunicati entro centoventi giorni dalla notifica dell'ammissione e prima di qualunque verifica. Art. 6, comma 3-ter

Rimborsi senza garanzie

Esonero dalla prestazione delle garanzie, oggi esteso ai rimborsi dei crediti del gruppo IVA quando almeno un partecipante aderisce al regime.

Ravvedimento guidato

In contraddittorio con l'ufficio si può chiedere ogni forma di premialità prevista da norme primarie: oneri documentali su transfer pricing, ibridi, patent box, precedenti comunicazioni di rischio. D.M. 126/2024

Favor rei sul pregresso

Le nuove misure premiali si applicano anche a interpelli e comunicazioni presentati prima della riforma, salvo i provvedimenti sanzionatori già definitivi.

Dove la premialità non arriva. Nessuno di questi benefici opera davanti a violazioni caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare l'affidamento reciproco, né, sul fronte penale, davanti all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti. Restano invece coperti i costi esistenti sul piano fattuale ancorché non deducibili e le contestazioni meramente interpretative su variazioni in diminuzione previste dalla legge, come patent box o participation exemption, purché la fattispecie sia stata fedelmente rappresentata.

Quando scatta quale protezione

È lo schema riportato dalla circolare stessa e permette di individuare rapidamente la propria posizione. Sulle righe la significatività del rischio, sulle colonne il momento in cui viene rendicontato.

Effetti sanzionatori in funzione della tipologia di rischio e del momento della rendicontazione
Tipologia di rischio Rendicontazione ex ante Rendicontazione ex post Omessa rendicontazione
Rischio significativo Penalty protectionSanzioni amministrative e penali disapplicate Sanzioni pieneNessuna mitigazione: l'interlocuzione era dovuta Sanzioni pieneE causa di esclusione dal regime
Rischio non significativo Penalty protectionVale anche sotto la soglia di materialità Sanzioni ridotteMetà del minimo, se la disclosure è spontanea Sanzioni pieneNessuna esclusione dal regime

Come si legge. La prima colonna è quella da raggiungere: comunicare prima della scadenza dei termini porta alla protezione piena, quale che sia la dimensione del rischio. La seconda vale come rete di sicurezza, ma solo per i rischi non significativi e solo se la disclosure è spontanea e non indotta da un controllo già avviato. La terza riguarda il rischio significativo taciuto, dove alla perdita dei benefici si aggiunge una causa di esclusione dal regime.

Anche una rendicontazione tardiva conserva un valore. Se il rischio è stato intercettato dal sistema e riportato nella mappa, quel fatto stesso, scrive la circolare, costituisce prova che i presidi hanno operato correttamente: la documentazione del Tax Control Framework rileva quindi anche a violazione avvenuta.

Due mappe, due protezioni

La circolare distingue i rischi di adempimento dai rischi interpretativi: sono presidiati da strumenti diversi e accedono alla premialità con regole diverse. È una distinzione da tenere ferma, perché da essa dipende quale protezione si applica.

Rischi di adempimento

La RCM, mappa dei rischi e dei controlli

Il rischio di non eseguire correttamente gli adempimenti secondo le regole prescritte, inclusi i rischi che derivano dai principi contabili applicati. Si presidia con la Risk and Control Matrix.

  • Cosa contiene: processi aziendali, identificazione del rischio, ambito impositivo, rischio inerente, controlli di primo livello, rischio residuo, controlli di secondo livello
  • Cosa sblocca: la riduzione alla metà delle sanzioni, con sospensione della riscossione
  • A che condizione: rischi e presidi descritti con chiarezza, e mappa comunicata all'ufficio prima dell'errore che ha causato la violazione
  • Livello del rischio: non incide sul beneficio, che spetta anche ai rischi qualificati come alti
Rischi interpretativi

La mappa dei rischi interpretativi

I rischi che nascono dall'incertezza sull'interpretazione della norma: operazioni non routinarie, aggiornamento normativo, consulenza fiscale interna. Si presidiano con una policy dedicata e con schede di rischio.

  • Dove vive: nel servizio web "Regime Adempimento collaborativo" dell'area riservata dell'Agenzia, che al download genera un protocollo con data certa
  • Cosa sblocca: la disapplicazione piena delle sanzioni, se la scheda è caricata prima della scadenza
  • Se il rischio è significativo: l'interlocuzione preventiva è dovuta. Non farla significa violare il dovere di trasparenza
  • Se è sotto soglia: la comunicazione è una scelta. Farla dà protezione piena, ometterla espone alle sanzioni ordinarie

Una precisazione rilevante. La protezione ridotta sui rischi interpretativi sotto soglia resta valida anche quando la policy aveva concluso che la fattispecie non presentava rischi, e anche quando l'ufficio assume in seguito una posizione diversa da quella del contribuente. Oggetto della premialità è il corretto funzionamento del processo, non l'esattezza della conclusione raggiunta.

Sei condizioni da rispettare

I benefici non sono automatici. La parte speciale della circolare dedica ai presupposti la trattazione più estesa, ed è su questi che si decidono i casi concreti.

01

Quarantacinque giorni, ma solo per l'interpello

L'istanza di interpello abbreviato è tempestiva se presentata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza. La comunicazione di rischio non è soggetta a questo termine: basta che sia preventiva rispetto al termine ordinario.

02

Il termine ordinario, non quello prorogato

Non sono preventive, e quindi nemmeno tempestive, le comunicazioni effettuate dopo la scadenza ordinaria e prima dell'invio di dichiarazioni integrative, tardive o sostitutive.

03

Per l'IVA conta la dichiarazione annuale

Anche se il tributo impone liquidazioni e versamenti anticipati, agli effetti dell'IVA rileva sempre il termine di presentazione della dichiarazione. Un dubbio emerso a metà anno può ancora essere comunicato in tempo.

04

Contenuto esauriente, non generico

La comunicazione deve identificare il caso concreto, i rischi ravvisati, la norma interpretata, la soluzione proposta e il comportamento che si intende adottare. Sono gli elementi essenziali dell'istanza di interpello.

05

Comportamento esattamente corrispondente

Serve coerenza fra il caso prospettato e il comportamento civilistico effettivamente tenuto. Resta però il principio agree to disagree: si può non condividere la risposta e mantenere la propria soluzione.

06

Niente uso strumentale

Presentare in modo sistematico istanze con soluzioni palesemente fuori linea, per poi disattendere le risposte e impugnare, al solo scopo di coprirsi dalle sanzioni, viene valutato negativamente ai fini del codice di condotta.

Interpello o comunicazione di rischio? I due strumenti non sono equivalenti. L'interpello è una richiesta di parere alla quale l'Agenzia deve rispondere entro un termine perentorio, e si colloca sul piano della consulenza. La comunicazione di rischio è una segnalazione volontaria, più snella e informale, che consente di entrare negli elementi di fatto normalmente esclusi dall'interpello e che innesca in anticipo i poteri di controllo. Ai fini della protezione sanzionatoria valgono entrambe.

Non solo i grandi contribuenti

La soglia scende e le vie d'accesso si moltiplicano. Esiste inoltre un regime, spesso trascurato, che porta protezione dalle sanzioni anche alle imprese che la soglia non la raggiungeranno.

2026

Soglia a 500 milioni

Volume d'affari o ricavi pari ad almeno 500 milioni di euro, dopo i 750 milioni in vigore dal 2024. Il parametro è il valore più elevato del triennio precedente.

2028

Soglia a 100 milioni

La soglia target fissata dalla legge delega. La circolare osserva che a quel punto il regime sarà un'opportunità per una platea considerevole di contribuenti.

Gruppi

Accesso per trascinamento

Le società prive dei requisiti dimensionali entrano se appartengono a un gruppo in senso civilistico (art. 2359 c.c.) in cui almeno un soggetto li possiede e il gruppo adotta un TCF integrato, gestito in modo unitario e certificato.

Investimenti

Interpello nuovi investimenti

Chi dà esecuzione alla risposta a un interpello nuovi investimenti accede a prescindere dalla dimensione. Può trascinare l'impresa che svolge funzioni di indirizzo sul TCF, ma non le altre società del gruppo.

Holding

Società di partecipazione

Per le holding non finanziarie il requisito dimensionale si verifica sommando ai ricavi anche i proventi da partecipazione (C15) e i proventi finanziari (C16), componenti fisiologici dell'attività tipica.

7-bis

Il regime opzionale, anche sotto soglia

Chi non ha i requisiti dimensionali può adottare volontariamente il sistema di controllo del rischio fiscale e comunicarlo all'Agenzia: ne discende la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali sui rischi rappresentati con interpello prima delle scadenze fiscali.

Il regime opzionale e le PMI strutturate. Attuato con il decreto del Vice Ministro dell'Economia del 9 luglio 2025 e con il provvedimento dell'Agenzia del 3 febbraio 2026, consente di ottenere la protezione sanzionatoria senza i requisiti dimensionali e senza gli oneri pieni dell'adempimento collaborativo. Per molte imprese rappresenta un primo passo praticabile, che porta il sistema a regime prima che la soglia scenda ulteriormente.

Le scadenze della certificazione

La certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti condiziona la riduzione dei termini di accertamento. La circolare fissa le date, e la prima scadenza è ravvicinata.

  1. 30 settembre 2026
    Imminente

    Prima certificazione di disegno

    Per le imprese che hanno presentato istanza di adesione nei periodi d'imposta 2024 e 2025. È la valutazione dell'impostazione del sistema, non ancora della sua efficacia operativa.

  2. 31 dicembre 2026
    Imminente

    Attestazione di efficacia operativa

    Per i soggetti già ammessi o istanti alla data del 18 gennaio 2024. Ha per oggetto l'attività di controllo svolta nel 2024 e nel 2025. Per gli esercizi non solari il termine è quello dell'esercizio 2026/2027.

  3. 31 dicembre 2029
    Successiva

    Primo aggiornamento della certificazione

    Per chi ha presentato istanza nel 2024-2025, deve contenere i riscontri di efficacia operativa per ogni periodo d'imposta dall'istanza al 2028. Per i già ammessi, riguarda le annualità 2026-2027-2028.

  4. Al bisogno
    Straordinaria

    Nuova certificazione per modifiche sostanziali

    Serve quando operazioni straordinarie ampliano il perimetro del TCF o l'assetto organizzativo. Non serve se l'operazione coinvolge solo soggetti già dentro lo stesso TCF. L'evento va comunicato all'Agenzia in via preventiva.

Come si certifica. Le Linee Guida non impongono uno standard, ma la circolare indica che gli ISAE della serie 3000, e in particolare l'ISAE 3402, soddisfano le finalità richieste. Il certificatore svolge test di disegno e test di efficacia operativa, a livello di controlli generali e di rischi specifici, su un campione possibilmente significativo dal punto di vista statistico, coprendo l'intero arco triennale.

Il confine dell'indipendenza. Il certificatore riporta le carenze non significative e le azioni che l'impresa ha identificato per rimediare, ma non le valida: quella prerogativa compete all'Agenzia. Indicare le azioni correttive costituirebbe consulenza, incompatibile con i requisiti di indipendenza posti dal D.M. 212/2024.

Quello che avete già vale

Una parte significativa della circolare riconosce valore ai presidi che l'impresa ha già in casa. Chi ha investito in controllo interno parte quindi da una base utilizzabile.

Modello 231 integrato

L'impegno del codice di condotta a prevenire il coinvolgimento in frodi fiscali di terzi si considera assolto con un idoneo Modello 231 integrato con il TCF: presidi antifrode nella mappa dei rischi, reati tributari identificati, flussi informativi fra Organismo di Vigilanza e funzione fiscale.

Modelli 262 e SOX

Chi ha un sistema di controllo sull'informativa contabile ha già soddisfatto l'obbligo di mappare i rischi derivanti dai principi contabili. La relazione del Dirigente Preposto o del responsabile SOX, con test di disegno ed efficacia, è prova sufficiente dell'adeguatezza dei controlli contabili.

Sistemi equivalenti volontari

Lo stesso vale per le società non più o mai obbligate che abbiano volontariamente adottato sistemi equivalenti per struttura, processi, ruoli e responsabilità. Rileva la sostanza del presidio, a prescindere dall'obbligo normativo.

Il TCF di gruppo già validato

Le controllate che chiedono l'adesione possono continuare a usare la matrice dei rischi della capogruppo già validata dall'Agenzia, con i soli adattamenti legati all'attività svolta e ai sistemi utilizzati. Nessun obbligo di riscrivere tutto nel formato standard.

Il Tax Risk Officer non duplica

Con un sistema 262 o SOX in casa, il Tax Risk Officer recepisce le risultanze dei test già svolti dal Dirigente Preposto. Senza, può redigere una relazione unica oppure adottare il modello a doppia relazione, contabile e fiscale.

Mappare oltre l'obbligo conviene

Estendere la mappatura a tributi non amministrati dall'Agenzia, come accise e dazi, non è dovuto ma è un indicatore di condotta trasparente di cui l'Agenzia tiene conto nel valutare il comportamento complessivo dell'impresa.

Un'interfaccia unica e specializzata

Dal 1° aprile 2026 la gestione del regime è affidata a una Direzione Specialistica dedicata. È un cambiamento organizzativo che incide sulla qualità e sui tempi del dialogo.

350

Funzionari dedicati

La Direzione Specialistica Adempimento collaborativo, con sedi a Roma e Milano, è dotata di autonomia organizzativa e di un contingente rafforzato con l'assunzione di 350 funzionari.

APA

Accordi preventivi e tutoraggio

Alle competenze già esistenti si aggiungono la trattazione degli accordi preventivi unilaterali e le attività di tutoraggio, riprese dal periodo d'imposta 2024.

GdF

Coordinamento con la Guardia di Finanza

Il protocollo d'intesa del 20 gennaio 2025 impone al Corpo di informare l'ufficio competente prima di avviare qualunque attività istruttoria verso un aderente, con coordinamento in sede centrale fino alla condivisione degli esiti.

30 gg

Contraddittorio prima del no

Prima di una risposta sfavorevole l'ufficio comunica uno schema di risposta e assegna almeno trenta giorni per le osservazioni scritte. Su iniziativa dell'impresa è possibile anche un confronto verbale, che va comunque formalizzato via PEC.

120 gg

Periodo di osservazione

L'esclusione dal regime per inosservanza degli impegni è preceduta da un periodo transitorio di centoventi giorni, prorogabile una volta, per rimuovere le cause e regolarizzare le violazioni. Non si applica alle condotte simulatorie o fraudolente.

Elenco

Controlli proporzionati

Il codice di condotta impegna l'Agenzia a pianificare i controlli secondo proporzionalità: intensità e frequenza dipendono dal rischio inerente, valutato anche sulla base del comportamento complessivamente tenuto dall'impresa.

I dubbi che la circolare scioglie

Le questioni più ricorrenti emerse nel Forum delle imprese aderenti e nel confronto con associazioni di categoria e ordini professionali.

Sì. È uno dei chiarimenti più rilevanti: a fondare la premialità è l'attivazione dell'interlocuzione preventiva su impulso del contribuente, a prescindere dal superamento delle soglie di significatività concordate con l'ufficio. I rischi non significativi comunicati spontaneamente prima della scadenza dei termini accedono alla stessa esimente piena prevista per quelli significativi, purché le schede contengano una descrizione esauriente della fattispecie e una soluzione interpretativa chiara e univoca.
L'interpello è una richiesta di parere su un caso concreto e personale, rispetto alla quale l'Agenzia ha un obbligo di risposta entro un termine perentorio: attiene all'attività di consulenza. La comunicazione di rischio è una segnalazione volontaria che non obbliga l'Agenzia a rispondere ma innesca l'esercizio anticipato dei poteri di controllo: attiene al controllo. È più snella, permette di entrare in elementi fattuali normalmente esclusi dall'interpello, e non è soggetta al termine dei quarantacinque giorni. Ai fini della protezione sanzionatoria valgono entrambe.
No, ed è un punto che la circolare chiarisce espressamente. Per i rischi di adempimento il livello di rischio inerente o residuo evidenziato nella RCM è irrilevante ai fini della mitigazione: il beneficio spetta a tutte le violazioni riconducibili a rischi correttamente mappati, anche quando il livello superi la soglia interna fissata per essere qualificato come alto. Ciò che conta è la riconducibilità della violazione al processo aziendale e al rischio mappato, insieme alla comunicazione della mappa all'ufficio in data anteriore all'evento che ha causato la violazione.
No. Agli effetti dell'IVA rileva sempre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, anche se il contribuente ha già dato attuazione alla norma tributaria con liquidazioni e versamenti anteriori: è una conclusione già espressa nella circolare 25/E del 2016 e oggi ribadita. Resta fermo che, se si sceglie la strada dell'interpello abbreviato, va rispettato anche il termine dei quarantacinque giorni.
Sì, attraverso il regime opzionale dell'articolo 7-bis. Chi non possiede i requisiti dimensionali può adottare volontariamente un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ne discende la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni relative a rischi comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle relative scadenze, sempre che il comportamento corrisponda a quello rappresentato e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente.
Sì. L'impegno del codice di condotta a evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale, anche per condotte di terzi, può ritenersi rispettato con un idoneo Modello 231 opportunamente integrato con il TCF, a condizione, da valutare caso per caso, che i presidi antifrode risultino adeguati. L'integrazione si realizza inserendo nella mappa dei rischi specifici presidi antifrode rilevanti in ambito fiscale, identificando nel Modello i reati tributari e i relativi controlli e definendo i flussi informativi fra Organismo di Vigilanza e funzione responsabile della compliance fiscale.
Dipende dalla diligenza dell'impresa. Se il richiedente ha acquisito la documentazione sull'indipendenza del certificatore e ha svolto tutte le verifiche astrattamente idonee a rilevare profili di infedeltà, può essere ammesso al regime previa produzione di una nuova certificazione rilasciata da un altro professionista abilitato. Se invece ha omesso la diligenza richiesta, deve presentare una nuova istanza di ammissione. Per i già ammessi si apre il contraddittorio previsto dall'articolo 7, comma 3, all'esito del quale l'ufficio dichiara l'esclusione oppure la permanenza subordinata a una nuova certificazione.
Per i soggetti che hanno presentato istanza nel 2023 e sono stati ammessi dopo il 18 gennaio 2024 ma con decorrenza dal periodo d'imposta 2023, la riduzione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024. Ciò che rileva non è la data di notifica del provvedimento di ammissione, ma la data da cui l'ammissione decorre. Resta ferma la riapertura dei termini ordinari quando le violazioni sono realizzate con documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri.

Dal testo della circolare al vostro sistema

I benefici discendono da un sistema capace di intercettare, documentare e comunicare i rischi. Questo è il percorso con cui vi accompagniamo.

01

Verifica della posizione

Dimensione, appartenenza a un gruppo, gruppo IVA, interpello nuovi investimenti: individuiamo la via d'accesso praticabile, incluso il regime opzionale per chi resta sotto soglia.

02

Mappa dei rischi e dei controlli

Costruiamo la RCM secondo il formato delle Linee Guida, integrando i presidi contabili già esistenti (262, SOX o sistemi equivalenti) senza duplicare i test già svolti.

03

Policy sul rischio interpretativo

Definiamo soglie di materialità, processo di rilevazione e schede di rischio, così che la mappa dei rischi interpretativi diventi lo strumento operativo della protezione sanzionatoria.

04

Comunicazioni e interlocuzioni

Vi affianchiamo nella scelta fra interpello abbreviato e comunicazione di rischio, nel rispetto dei termini di preventività, e nella gestione del contraddittorio e del ravvedimento guidato.

05

Certificazione e attestazione

Gestiamo il percorso verso la certificazione del sistema e l'attestazione di efficacia operativa, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e professionalità del D.M. 212/2024.

06

Monitoraggio nel continuo

Piano di monitoraggio, test di disegno e di efficacia, gestione delle carenze e relazione periodica agli organi: è la manutenzione continua del sistema che l'Agenzia valuta.

Il testo integrale della circolare

Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate, 88 pagine in formato PDF.

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L'istituto nel suo insieme Tax Control Framework e adempimento collaborativo Che cos'è il regime, come si costruisce un sistema di controllo del rischio fiscale, i quattro pilastri su cui poggia e il percorso fino alla certificazione. È la pagina da cui partire se il tema è nuovo per la vostra impresa. Vai alla pagina

Il tema si lega anche agli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. e al Modello 231: tre facce dello stesso sistema di controllo interno, che conviene progettare insieme anziché a compartimenti separati.

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Verifichiamo insieme quali effetti premiali sono già alla vostra portata, quali presidi avete già in casa e che cosa manca per trasformarli in protezione effettiva.

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