Intelligenza artificiale, cybersicurezza e responsabilità di prodotto

Vibe coding e conformità UE
chi risponde del codice scritto dall'IA

Pro­get­ta­re e scri­ve­re soft­ware dando istru­zio­ni in lin­guag­gio na­tu­ra­le a un mo­del­lo ge­ne­ra­ti­vo è ormai pra­ti­ca quo­ti­dia­na. La ve­lo­ci­tà però non cam­bia il punto di par­ten­za: da­van­ti alle re­go­le eu­ro­pee ri­spon­de chi im­met­te il pro­dot­to sul mer­ca­to, non lo stru­men­to che ha pro­dot­to il co­di­ce. Ecco che cosa chie­do­no il Cyber Re­si­lien­ce Act e l'AI Act, quali re­go­le darsi e come por­ta­re il tema nella stra­te­gia azien­da­le.

24 ore Per il preallarme sulle vulnerabilità sfruttate
2027 Piena applicazione del CRA, l'11 dicembre
8 Regole operative per i team
In sintesi
  • Usare l'IA per scri­ve­re co­di­ce non spo­sta la re­spon­sa­bi­li­tà: ri­spon­de chi im­met­te il soft­ware sul mer­ca­to eu­ro­peo con il pro­prio nome o mar­chio.
  • Dall'11 set­tem­bre 2026 il Cyber Re­si­lien­ce Act im­po­ne di se­gna­la­re entro 24 ore le vul­ne­ra­bi­li­tà sfrut­ta­te at­ti­va­men­te e gli in­ci­den­ti gravi. La piena ap­pli­ca­zio­ne è fis­sa­ta all'11 di­cem­bre 2027.
  • L'AI Act entra in gioco quan­do il pro­dot­to in­cor­po­ra un si­ste­ma di IA, non per il solo uso di un as­si­sten­te di pro­gram­ma­zio­ne.
  • Ser­vo­no re­go­le sem­pli­ci e ve­ri­fi­ca­bi­li: re­vi­sio­ne umana, di­pen­den­ze con­trol­la­te, test pro­por­zio­na­ti al ri­schio e un re­spon­sa­bi­le per ogni ri­la­scio.
  • La go­ver­nan­ce del co­di­ce ge­ne­ra­to va por­ta­ta in con­si­glio di am­mi­ni­stra­zio­ne e col­le­ga­ta agli as­set­ti, al mo­del­lo 231 e ai piani stra­te­gi­ci.

Scrivere software a parole: che cosa rientra

Per vibe co­ding si in­ten­de lo svi­lup­po di soft­ware at­tra­ver­so istru­zio­ni in lin­guag­gio na­tu­ra­le ri­vol­te a mo­del­li ge­ne­ra­ti­vi o ad agen­ti, che pro­du­co­no, mo­di­fi­ca­no, pro­va­no o in­te­gra­no co­di­ce, con­fi­gu­ra­zio­ni, do­cu­men­ta­zio­ne, in­fra­strut­tu­ra e com­po­nen­ti ap­pli­ca­ti­ve.

Sviluppo

Assistenti nell'ambiente di lavoro

Co­di­ce pro­po­sto da as­si­sten­ti in­te­gra­ti nell'edi­tor, nel re­po­si­to­ry o nella pi­pe­li­ne di in­te­gra­zio­ne e ri­la­scio.

Piattaforme

Low-code e no-code

Ap­pli­ca­zio­ni e pro­to­ti­pi ge­ne­ra­ti da piat­ta­for­me che co­strui­sco­no il soft­ware a par­ti­re da una de­scri­zio­ne.

Infrastruttura

Script e configurazioni

Script, query, test e in­fra­strut­tu­ra come co­di­ce sug­ge­ri­ti o scrit­ti dal mo­del­lo.

Componenti

Librerie suggerite

Pac­chet­ti e com­po­nen­ti open sour­ce in­di­vi­dua­ti e in­te­gra­ti su in­di­ca­zio­ne del mo­del­lo.

Autonomia

Agenti con accesso ai sistemi

Agen­ti au­to­riz­za­ti a in­ter­ve­ni­re su re­po­si­to­ry, am­bien­ti di svi­lup­po, cloud o ri­la­sci.

Corredo

Documentazione generata

Ma­nua­li, de­scri­zio­ni tec­ni­che e note di ri­la­scio scrit­te in au­to­ma­ti­co, che vanno co­mun­que ve­ri­fi­ca­te.

Conta il pro­dot­to, non lo stru­men­to. Per le re­go­le eu­ro­pee ri­le­va­no il pro­dot­to ven­du­to, l'uso a cui è de­sti­na­to, i ri­schi che pre­sen­ta e il sog­get­to che lo offre con il pro­prio nome. Il fatto che parte del co­di­ce sia nata da un prompt non giu­sti­fi­ca vul­ne­ra­bi­li­tà, vio­la­zio­ni di li­cen­za, trat­ta­men­ti il­le­ci­ti di dati per­so­na­li o danni agli uten­ti.

La responsabilità non si delega al modello

Di norma è pro­dut­to­re chi svi­lup­pa o fa svi­lup­pa­re il soft­ware e lo im­met­te sul mer­ca­to dell'Unio­ne con il pro­prio nome o mar­chio. Resta il primo re­spon­sa­bi­le della con­for­mi­tà anche quan­do si af­fi­da a svi­lup­pa­to­ri ester­ni, piat­ta­for­me cloud, com­po­nen­ti open sour­ce o mo­del­li di terzi.

Da dimostrare
In concreto
La prova
Gestione dei rischi
Il pro­dot­to è stato pro­get­ta­to con un pro­ces­so ra­gio­ne­vo­le di ana­li­si e ri­du­zio­ne dei ri­schi.
Va­lu­ta­zio­ne dei ri­schi ag­gior­na­ta e de­ci­sio­ni di si­cu­rez­za mo­ti­va­te.
Verifica del codice
Il co­di­ce ge­ne­ra­to è stato con­trol­la­to con una pro­fon­di­tà pro­por­zio­na­ta al ri­schio.
Esiti delle re­vi­sio­ni, delle scan­sio­ni e dei test di si­cu­rez­za.
Componenti di terzi
Di­pen­den­ze, li­bre­rie e li­cen­ze sono co­no­sciu­te e go­ver­na­te.
In­ven­ta­rio dei com­po­nen­ti, me­glio se in for­ma­to SBOM, con la ve­ri­fi­ca delle li­cen­ze.
Vita del prodotto
Esi­sto­no pro­ce­du­re per cor­reg­ge­re vul­ne­ra­bi­li­tà, di­stri­bu­i­re ag­gior­na­men­ti e ge­sti­re in­ci­den­ti.
Re­gi­stro delle vul­ne­ra­bi­li­tà, piano di ag­gior­na­men­to e ca­na­le per le se­gna­la­zio­ni.
Tracciabilità
Do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca ed evi­den­ze di con­for­mi­tà sono con­ser­va­te in modo or­di­na­to.
Fa­sci­co­lo di con­for­mi­tà per pro­dot­to o per ri­la­scio ri­le­van­te.
Sviluppo affidato all'esterno

Il for­ni­to­re che scri­ve il co­di­ce, con o senza IA, non pren­de il posto del pro­dut­to­re. Il con­trat­to deve però pre­ve­de­re ob­bli­ghi su si­cu­rez­za, re­vi­sio­ne, li­cen­ze, sup­por­to e col­la­bo­ra­zio­ne nella ge­stio­ne delle vul­ne­ra­bi­li­tà.

Modelli e piattaforme di terzi

Le con­di­zio­ni d'uso dello stru­men­to di IA re­go­la­no il rap­por­to con il suo for­ni­to­re, non la con­for­mi­tà del vo­stro pro­dot­to. Re­sta­no da va­lu­ta­re l'uso dei dati in­via­ti, la ri­ser­va­tez­za del co­di­ce e la ti­to­la­ri­tà di quan­to ge­ne­ra­to.

Anche la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le cam­bia. La nuova di­ret­ti­va (UE) 2024/2853 sulla re­spon­sa­bi­li­tà per danno da pro­dot­ti di­fet­to­si, da re­ce­pi­re entro il 9 di­cem­bre 2026, con­si­de­ra espres­sa­men­te il soft­ware un pro­dot­to. Una vul­ne­ra­bi­li­tà non cor­ret­ta o un ag­gior­na­men­to man­ca­to pos­so­no quin­di ren­de­re di­fet­to­so il pro­dot­to anche dopo la ven­di­ta, con un ri­sar­ci­men­to che non ri­chie­de la prova della colpa.

Sicurezza dall'ideazione alla fine del supporto

Il re­go­la­men­to (UE) 2024/2847 di­sci­pli­na i pro­dot­ti con ele­men­ti di­gi­ta­li im­mes­si sul mer­ca­to dell'Unio­ne, com­pre­sa gran parte del soft­ware com­mer­cia­le, con esclu­sio­ni e re­go­le spe­ci­fi­che da va­lu­ta­re caso per caso. Il prin­ci­pio è sem­pli­ce: la si­cu­rez­za si ge­sti­sce per tutto il ciclo di vita.

Controllo 1

Valutare i rischi

Prima del ri­la­scio e a ogni mo­di­fi­ca ri­le­van­te, con un do­cu­men­to che resta agli atti.

Controllo 2

Sicurezza predefinita

Con­fi­gu­ra­zio­ni si­cu­re fin dall'in­stal­la­zio­ne e su­per­fi­ci espo­ste ri­dot­te al mi­ni­mo.

Controllo 3

Cercare le vulnerabilità

Nel co­di­ce ge­ne­ra­to, nelle di­pen­den­ze e nelle con­fi­gu­ra­zio­ni, non solo nel co­di­ce scrit­to a mano.

Controllo 4

Correggere e comunicare

Patch, ag­gior­na­men­ti e una po­li­ti­ca do­cu­men­ta­ta di di­vul­ga­zio­ne delle vul­ne­ra­bi­li­tà.

Controllo 5

Documentare

Una do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca com­ple­ta, che con­ten­ga le prove dei test e della ge­stio­ne dei com­po­nen­ti.

Controllo 6

Segnalare

Le vul­ne­ra­bi­li­tà sfrut­ta­te at­ti­va­men­te e gli in­ci­den­ti gravi, entro i tempi fis­sa­ti dal re­go­la­men­to.

10 dicembre 2024 In vigore

Entra in vi­go­re il re­go­la­men­to. Gli ob­bli­ghi di­ven­ta­no ap­pli­ca­bi­li in modo pro­gres­si­vo.

11 giugno 2026 Già applicabile

Si ap­pli­ca­no le re­go­le sulla no­ti­fi­ca degli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne della con­for­mi­tà.

11 settembre 2026 Già applicabile

Di­ven­ta­no ap­pli­ca­bi­li gli ob­bli­ghi di se­gna­la­zio­ne pre­vi­sti dall'art. 14, anche per i pro­dot­ti già sul mer­ca­to. Si co­mu­ni­ca tra­mi­te la piat­ta­for­ma unica di se­gna­la­zio­ne di ENISA; per l'Ita­lia il co­or­di­na­to­re è CSIRT Ita­lia, pres­so l'Agen­zia per la cy­ber­si­cu­rez­za na­zio­na­le.

11 dicembre 2027 Da pianificare

Piena ap­pli­ca­zio­ne: re­qui­si­ti es­sen­zia­li di si­cu­rez­za, va­lu­ta­zio­ne della con­for­mi­tà, do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca e mar­ca­tu­ra CE per i pro­dot­ti im­mes­si sul mer­ca­to da quel­la data.

Evento
Preallarme e notifica
Relazione finale
Vulnerabilità sfruttata attivamente
Pre­al­lar­me entro 24 ore da quan­do se ne viene a co­no­scen­za, no­ti­fi­ca entro 72 ore.
Entro 14 gior­ni da quan­do è di­spo­ni­bi­le una mi­su­ra cor­ret­ti­va o di mi­ti­ga­zio­ne.
Incidente grave sulla sicurezza del prodotto
Pre­al­lar­me entro 24 ore, no­ti­fi­ca entro 72 ore.
Entro un mese dalla no­ti­fi­ca.

Le san­zio­ni sono da gran­de im­pre­sa. Per la vio­la­zio­ne dei re­qui­si­ti es­sen­zia­li e degli ob­bli­ghi del pro­dut­to­re, com­pre­se le se­gna­la­zio­ni, il re­go­la­men­to pre­ve­de fino a 15 mi­lio­ni di euro o, se su­pe­rio­re, il 2,5 per cento del fat­tu­ra­to mon­dia­le annuo. Per gli altri ob­bli­ghi si ar­ri­va a 10 mi­lio­ni o al 2 per cento.

Conta che cosa fa il prodotto

Usare un as­si­sten­te per scri­ve­re co­di­ce non tra­sfor­ma da solo il soft­ware fi­na­le in un si­ste­ma di IA di­sci­pli­na­to dal re­go­la­men­to (UE) 2024/1689. Il qua­dro cam­bia quan­do ciò che ven­de­te con­tie­ne un si­ste­ma di IA.

L'IA usata per scrivere

Il pro­dot­to resta soft­ware tra­di­zio­na­le e ri­spon­de so­prat­tut­to al CRA. L'azien­da però usa si­ste­mi di IA nella pro­pria at­ti­vi­tà: l'art. 4 dell'AI Act, ri­ca­li­bra­to dal Di­gi­tal Om­ni­bus, le chie­de di pro­muo­ve­re un li­vel­lo ade­gua­to di al­fa­be­tiz­za­zio­ne del per­so­na­le che li uti­liz­za.

L'IA dentro il prodotto

Un as­si­sten­te con­ver­sa­zio­na­le, un mo­to­re che de­ci­de o clas­si­fi­ca, un agen­te au­to­no­mo, una fun­zio­ne di pro­fi­la­zio­ne: in que­sti casi l'AI Act si ap­pli­ca di­ret­ta­men­te, ac­can­to al CRA.

La domanda
Perché conta
Il prodotto contiene un sistema di IA?
È la con­di­zio­ne da cui di­pen­de l'ap­pli­ca­zio­ne di­ret­ta del re­go­la­men­to.
In quale categoria ricade?
Pra­ti­ca vie­ta­ta, si­ste­ma ad alto ri­schio o si­ste­ma sog­get­to solo a ob­bli­ghi di tra­spa­ren­za: gli adem­pi­men­ti cam­bia­no ra­di­cal­men­te.
Che ruolo ha l'azienda?
For­ni­to­re, de­ployer, im­por­ta­to­re, di­stri­bu­to­re o sog­get­to che mo­di­fi­ca in modo so­stan­zia­le un si­ste­ma al­trui.
Quali requisiti tecnici?
Ge­stio­ne dei ri­schi, go­ver­no dei dati, do­cu­men­ta­zio­ne, re­gi­stra­zio­ne degli even­ti, su­per­vi­sio­ne umana, ac­cu­ra­tez­za, ro­bu­stez­za e cy­ber­si­cu­rez­za, quan­do ap­pli­ca­bi­li.
Che cosa sapranno gli utenti?
Dal 2 ago­sto 2026 val­go­no gli ob­bli­ghi di tra­spa­ren­za dell'art. 50 sull'in­te­ra­zio­ne con si­ste­mi di IA e sui con­te­nu­ti ge­ne­ra­ti.

Il ca­len­da­rio dopo il Di­gi­tal Om­ni­bus. Il re­go­la­men­to (UE) 2026/1744 ha spo­sta­to gli ob­bli­ghi per i si­ste­mi ad alto ri­schio: dal 2 di­cem­bre 2027 per quel­li elen­ca­ti nell'Al­le­ga­to III, come se­le­zio­ne del per­so­na­le, me­ri­to cre­di­ti­zio e istru­zio­ne, e dal 2 ago­sto 2028 per quel­li in­te­gra­ti nei pro­dot­ti dell'Al­le­ga­to I. Il tempo in più serve a pro­get­ta­re bene, non a rin­via­re.

Trasparenza e scadenze AI Act: gli obblighi dal 2 agosto 2026 Av­vi­so sui chat­bot, eti­chet­ta su dee­p­fa­ke e con­te­nu­ti sin­te­ti­ci: testi pron­ti, sca­den­za­rio e cin­que check list. Approfondisci

Più velocità, più punti ciechi

Il vibe co­ding au­men­ta la pro­dut­ti­vi­tà, ma spo­sta il la­vo­ro dalla scrit­tu­ra al con­trol­lo. Ogni ri­schio ha un pre­si­dio che si può mi­su­ra­re.

Rischio
Come si manifesta
Il presidio
Vulnerabilità nel codice
Er­ro­ri di au­ten­ti­ca­zio­ne, au­to­riz­za­zio­ne, va­li­da­zio­ne degli input, ge­stio­ne dei se­gre­ti e crit­to­gra­fia.
Re­vi­sio­ne umana com­pe­ten­te e ana­li­si sta­ti­ca del co­di­ce.
Dipendenze sbagliate
Li­bre­rie ob­so­le­te, vul­ne­ra­bi­li o ine­si­sten­ti: un nome in­ven­ta­to dal mo­del­lo può es­se­re re­gi­stra­to da altri con co­di­ce ma­le­vo­lo.
Con­trol­lo pre­ven­ti­vo di esi­sten­za, ori­gi­ne, ma­nu­ten­zio­ne e vul­ne­ra­bi­li­tà note della li­bre­ria.
Licenze incompatibili
Co­di­ce o com­po­nen­ti con li­cen­ze che non con­sen­to­no il mo­del­lo di di­stri­bu­zio­ne scel­to.
In­ven­ta­rio dei com­po­nen­ti e con­trol­lo delle li­cen­ze a ogni ri­la­scio.
Dati nei prompt
Cre­den­zia­li, dati per­so­na­li, co­di­ce pro­prie­ta­rio o in­for­ma­zio­ni dei clien­ti in­via­ti a for­ni­to­ri ester­ni.
Stru­men­ti ap­pro­va­ti, re­go­le su ciò che non si scri­ve e ve­ri­fi­ca dei con­trat­ti.
Documentazione inaffidabile
De­scri­zio­ni ge­ne­ra­te in au­to­ma­ti­co che non ri­spec­chia­no il com­por­ta­men­to reale del soft­ware.
Re­vi­sio­ne della do­cu­men­ta­zio­ne come parte del ri­la­scio.
Codice non compreso
De­bi­to tec­ni­co e fun­zio­ni che nes­su­no nel team sa spie­ga­re o man­te­ne­re.
Si ri­la­scia solo ciò che il team sa spie­ga­re, pro­va­re e man­te­ne­re.
Assenza di tracce
Non si ri­co­strui­sce chi ha ge­ne­ra­to, ri­vi­sto e ap­pro­va­to una mo­di­fi­ca.
Re­po­si­to­ry azien­da­le, con­trol­lo di ver­sio­ne e ap­pro­va­zio­ni re­gi­stra­te.
Agenti senza limiti
Agen­ti che apro­no ri­chie­ste di mo­di­fi­ca, le ap­pro­va­no o di­stri­bu­i­sco­no ar­te­fat­ti senza con­trol­lo umano.
Pri­vi­le­gi mi­ni­mi e nes­su­na ap­pro­va­zio­ne au­to­ma­ti­ca dei pro­pri in­ter­ven­ti.

Otto regole per un processo governato

Gli stru­men­ti di vibe co­ding si usano den­tro un pro­ces­so. La ra­pi­di­tà del pro­to­ti­po non so­sti­tui­sce ana­li­si, re­vi­sio­ne, test, au­to­riz­za­zio­ne al ri­la­scio e ge­stio­ne suc­ces­si­va.

Regola 1

Revisione umana

Nes­sun co­di­ce ge­ne­ra­to va in pro­du­zio­ne senza la re­vi­sio­ne di una per­so­na tec­ni­ca­men­te com­pe­ten­te e au­to­riz­za­ta.

Regola 2

Prompt puliti

Nien­te cre­den­zia­li, chia­vi, dati per­so­na­li su­per­flui, co­di­ce ri­ser­va­to o se­gre­ti com­mer­cia­li, salvo au­to­riz­za­zio­ne e ga­ran­zie ade­gua­te.

Regola 3

Dipendenze verificate

Ogni com­po­nen­te pro­po­sto dall'IA va con­trol­la­to: esi­sten­za, pro­ve­nien­za, ma­nu­ten­zio­ne, vul­ne­ra­bi­li­tà e li­cen­za.

Regola 4

Un solo percorso

Le mo­di­fi­che pas­sa­no da re­po­si­to­ry azien­da­le, con­trol­lo di ver­sio­ne, ri­chie­sta di mo­di­fi­ca, re­vi­sio­ne e pi­pe­li­ne ap­pro­va­ta.

Regola 5

Test proporzionati

Al­me­no la scan­sio­ne di co­di­ce e di­pen­den­ze; per ser­vi­zi espo­sti o cri­ti­ci anche test di­na­mi­ci, pe­ne­tra­tion test e re­vi­sio­ne dell'ar­chi­tet­tu­ra.

Regola 6

Configurazioni a parte

Ac­ces­si, cloud, rete, con­tai­ner e in­fra­strut­tu­ra come co­di­ce ge­ne­ra­ti dall'IA hanno una ve­ri­fi­ca se­pa­ra­ta.

Regola 7

Un responsabile per rilascio

Ogni ver­sio­ne ha un pro­prie­ta­rio no­mi­na­to, un'ap­pro­va­zio­ne for­ma­le e un piano per tor­na­re in­die­tro.

Regola 8

Fascicolo di conformità

Per i pro­dot­ti sog­get­ti al CRA o che in­cor­po­ra­no IA si con­ser­va­no le evi­den­ze ri­chie­ste, ri­la­scio dopo ri­la­scio.

La for­mu­la da con­di­vi­de­re con i team. Usare l'IA per scri­ve­re co­di­ce è con­sen­ti­to. Met­te­re in di­stri­bu­zio­ne co­di­ce che non com­pren­dia­mo, non ab­bia­mo ve­ri­fi­ca­to o non sap­pia­mo man­te­ne­re non lo è. Chi im­met­te il pro­dot­to sul mer­ca­to resta re­spon­sa­bi­le della sua si­cu­rez­za, della con­for­mi­tà e della ge­stio­ne nel tempo.

Il fascicolo di conformità e chi lo presidia

Per ogni pro­dot­to, o per ogni ri­la­scio ri­le­van­te, le evi­den­ze vanno con­ser­va­te in un re­po­si­to­ry o in un si­ste­ma do­cu­men­ta­le con­trol­la­to. Sono la base di qua­lun­que ve­ri­fi­ca, in­ter­na o dell'au­to­ri­tà.

Prodotto

Uso previsto e limiti

De­scri­zio­ne, de­sti­na­ta­ri, im­pie­go pre­vi­sto e li­mi­ti di­chia­ra­ti, con ar­chi­tet­tu­ra e flus­si di dati prin­ci­pa­li.

Componenti

Inventario e licenze

Elen­co di com­po­nen­ti e di­pen­den­ze, pre­fe­ri­bil­men­te in for­ma­to SBOM, con la ve­ri­fi­ca delle li­cen­ze.

Rischi

Valutazione e misure

Va­lu­ta­zio­ne dei ri­schi, de­ci­sio­ni di si­cu­rez­za e mi­su­re di mi­ti­ga­zio­ne adot­ta­te.

Test

Revisioni e scansioni

Esiti di re­vi­sio­ni del co­di­ce, ana­li­si sta­ti­che e di­na­mi­che, con­trol­lo dei com­po­nen­ti e test fun­zio­na­li.

Vulnerabilità

Registro e correzioni

Vul­ne­ra­bi­li­tà con gra­vi­tà, de­ci­sio­ni, patch e tempi di cor­re­zio­ne, più il ca­na­le per ri­ce­ver­ne se­gna­la­zio­ne.

Strumenti IA

Versioni e scelte

Stru­men­ti usati, re­go­le ap­pli­ca­te e trac­cia delle istru­zio­ni de­ci­si­ve per ca­pi­re una scel­ta, senza con­ser­va­re dati su­per­flui.

Ruolo
Responsabilità minima
Responsabile di prodotto
De­fi­ni­sce uso pre­vi­sto, uten­ti, im­pat­ti e re­qui­si­ti, e coin­vol­ge si­cu­rez­za e le­ga­le quan­do serve.
Responsabile tecnico
Ga­ran­ti­sce pro­ces­so di svi­lup­po, re­vi­sio­ne, test, ma­nu­ten­zio­ne e trac­cia­bi­li­tà.
Sicurezza
De­fi­ni­sce i con­trol­li, va­lu­ta i ri­schi, ge­sti­sce vul­ne­ra­bi­li­tà e ri­spo­sta agli in­ci­den­ti.
Legale e privacy
Va­lu­ta CRA, AI Act, GDPR, li­cen­ze, con­trat­ti con i for­ni­to­ri di IA e ob­bli­ghi in­for­ma­ti­vi.
Acquisti
Ve­ri­fi­ca re­qui­si­ti con­trat­tua­li, si­cu­rez­za, lo­ca­liz­za­zio­ne e uso dei dati da parte dei for­ni­to­ri.
Responsabile del rilascio
Ap­pro­va il ri­la­scio sulla base delle evi­den­ze e ga­ran­ti­sce ri­tor­no alla ver­sio­ne pre­ce­den­te e mo­ni­to­rag­gio.

Nelle PMI i ruoli si som­ma­no, non spa­ri­sco­no. In una pic­co­la soft­ware house la stes­sa per­so­na può es­se­re re­spon­sa­bi­le tec­ni­co e del ri­la­scio. Conta che ogni re­spon­sa­bi­li­tà abbia un nome e che chi ap­pro­va non sia, per quan­to pos­si­bi­le, chi ha ge­ne­ra­to il co­di­ce.

Dalla regola tecnica alla scelta di governo

Il vibe co­ding cam­bia costi, tempi, ri­schi e va­lo­re del soft­ware. Per que­sto non si go­ver­na solo nei team di svi­lup­po: va por­ta­to dove si de­ci­do­no prio­ri­tà, in­ve­sti­men­ti e tol­le­ran­za al ri­schio.

Perché riguarda il consiglio

L'art. 2086 del Co­di­ce ci­vi­le im­po­ne as­set­ti ade­gua­ti alla na­tu­ra e alla di­men­sio­ne dell'im­pre­sa: dove il soft­ware è il pro­dot­to, il pro­ces­so che lo ge­ne­ra ne fa parte. Per i sog­get­ti che rien­tra­no nella NIS2, il Dlgs 138/2024 chie­de agli or­ga­ni di am­mi­ni­stra­zio­ne di ap­pro­va­re le mi­su­re di cy­ber­si­cu­rez­za, so­vrin­ten­der­ne l'at­tua­zio­ne e for­mar­si.

Perché è un vantaggio

I clien­ti più strut­tu­ra­ti chie­de­ran­no in­ven­ta­ri dei com­po­nen­ti, pe­rio­di di sup­por­to di­chia­ra­ti e prove di si­cu­rez­za. Chi le ha pron­te vince gare e qua­li­fi­che di for­ni­tu­ra, ac­cor­cia le due di­li­gen­ce e rende il soft­ware un at­ti­vo che vale di più, non un ri­schio na­sco­sto.

Leva 1

Dove usarlo

Una mappa che in­cro­cia va­lo­re e ri­schio: pro­to­ti­pi, test e stru­men­ti in­ter­ni da ac­ce­le­ra­re, pro­dot­ti ven­du­ti e dati sen­si­bi­li da pre­si­dia­re di più.

Leva 2

Una policy del consiglio

Stru­men­ti am­mes­si, dati vie­ta­ti nei prompt, so­glie di esca­la­tion e re­spon­sa­bi­li, ap­pro­va­ti dall'or­ga­no am­mi­ni­stra­ti­vo e rie­sa­mi­na­ti ogni anno.

Leva 3

Dentro i controlli

I ri­schi en­tra­no nel re­gi­stro azien­da­le, nel con­trol­lo in­ter­no e nel mo­del­lo 231: reati in­for­ma­ti­ci, vio­la­zio­ni del di­rit­to d'au­to­re sul soft­ware e il nuovo art. 25-vi­cies.

Leva 4

Contratti e filiera

Clau­so­le con i for­ni­to­ri di IA e con gli svi­lup­pa­to­ri ester­ni su dati, si­cu­rez­za e vul­ne­ra­bi­li­tà; verso i clien­ti, un pe­rio­do di sup­por­to chia­ro.

Leva 5

Persone e competenze

For­ma­zio­ne di chi usa gli stru­men­ti, re­vi­so­ri ca­pa­ci di leg­ge­re il co­di­ce ge­ne­ra­to e una cul­tu­ra che pre­mia chi se­gna­la un pro­ble­ma.

Leva 6

Misurare e riferire

Pochi in­di­ca­to­ri, por­ta­ti con re­go­la­ri­tà al con­si­glio e all'or­ga­no di con­trol­lo, per de­ci­de­re sulla base di dati e non di im­pres­sio­ni.

Indicatore
Che cosa dice al consiglio
Modifiche generate con revisione umana
Se la re­go­la fon­da­men­ta­le è ri­spet­ta­ta o ag­gi­ra­ta sotto la pres­sio­ne delle sca­den­ze.
Prodotti con inventario dei componenti
Quan­to l'azien­da è pron­ta per il CRA e per le ri­chie­ste dei clien­ti.
Tempo di correzione delle vulnerabilità critiche
La ca­pa­ci­tà reale di pro­teg­ge­re i clien­ti dopo la ven­di­ta.
Dipendenze bloccate dai controlli
Quan­ti ri­schi di fi­lie­ra i pre­si­di in­ter­cet­ta­no prima del ri­la­scio.
Personale formato
Se le com­pe­ten­ze cre­sco­no alla stes­sa ve­lo­ci­tà dell'uso degli stru­men­ti.

In­di­ca­to­ri a scopo il­lu­stra­ti­vo: vanno scel­ti e ca­li­bra­ti sul mo­del­lo di bu­si­ness e sulle di­men­sio­ni dell'im­pre­sa.

Primi 30 giorni Fotografia

In­ven­ta­rio degli stru­men­ti di IA dav­ve­ro in uso, com­pre­si quel­li non au­to­riz­za­ti, e dei pro­dot­ti ven­du­ti nell'Unio­ne. Prima qua­li­fi­ca­zio­ne ri­spet­to a CRA e AI Act e pro­ce­du­ra per le se­gna­la­zio­ni entro 24 e 72 ore.

Entro 90 giorni Regole

Po­li­cy ap­pro­va­ta dal con­si­glio, con­trol­li au­to­ma­ti­ci nelle pi­pe­li­ne, ca­na­le pub­bli­co per le se­gna­la­zio­ni di vul­ne­ra­bi­li­tà, ruoli no­mi­na­ti e prima for­ma­zio­ne.

Entro 12 mesi Sistema

Fa­sci­co­li di con­for­mi­tà per pro­dot­to, in­ven­ta­ri dei com­po­nen­ti, con­trat­ti ri­ne­go­zia­ti, ag­gior­na­men­to del mo­del­lo 231 e in­di­ca­to­ri por­ta­ti al con­si­glio.

11 dicembre 2027 Traguardo

I pro­dot­ti im­mes­si sul mer­ca­to ri­spet­ta­no i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del CRA, con la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca e, dove ri­chie­sta, la mar­ca­tu­ra CE.

Governo societario Intelligenza artificiale in azienda: chi risponde delle decisioni Tre pre­si­di mi­ni­mi per ogni si­ste­ma, i com­pi­ti di con­si­glio, col­le­gio sin­da­ca­le e OdV, e una ve­ri­fi­ca in otto do­man­de. Approfondisci Modello 231 IA e reati presupposto: il nuovo art. 25-vicies Quan­do l'uso dell'in­tel­li­gen­za ar­ti­fi­cia­le fa scat­ta­re la re­spon­sa­bi­li­tà 231 dell'ente e come ag­gior­na­re il mo­del­lo. Leggi la pagina

Prima di immettere sul mercato: siete pronti al rilascio?

Spun­ta­te ciò che è già fatto e do­cu­men­ta­to per la pros­si­ma ver­sio­ne si­gni­fi­ca­ti­va. Il ri­sul­ta­to in­di­ca le aree da com­ple­ta­re prima di di­stri­bu­i­re. Le scel­te re­sta­no nel bro­w­ser.

Quan­do fer­mar­si e coin­vol­ge­re si­cu­rez­za e le­ga­le. Prima del ri­la­scio serve un'esca­la­tion se il pro­dot­to trat­ta dati per­so­na­li su larga scala, dati sen­si­bi­li, di mi­no­ri, fi­nan­zia­ri o sa­ni­ta­ri; se è de­sti­na­to a in­fra­strut­tu­re cri­ti­che, sa­ni­tà, istru­zio­ne, la­vo­ro, cre­di­to, as­si­cu­ra­zio­ni, pub­bli­ca am­mi­ni­stra­zio­ne o bio­me­tria; se pren­de o in­fluen­za de­ci­sio­ni con ef­fet­ti giu­ri­di­ci sulle per­so­ne; se un agen­te può agire da solo su si­ste­mi o dati di pro­du­zio­ne; se il ser­vi­zio è espo­sto a In­ter­net, ge­sti­sce pa­ga­men­ti o iden­ti­tà; se com­pa­io­no com­po­nen­ti di pro­ve­nien­za in­cer­ta, vul­ne­ra­bi­li­tà cri­ti­che o se­gre­ti espo­sti.

Qualificazione normativa Governo dell'IA Sicurezza e qualità Filiera e licenze Documentazione e rilascio
Prontezza al rilascio 0 / 22

Da completare

    Il PDF con­tie­ne l'ar­ti­co­lo e la chec­kli­st con le voci spun­ta­te. Non so­sti­tui­sce una va­lu­ta­zio­ne le­ga­le o tec­ni­ca sul sin­go­lo pro­dot­to.

    Le domande che arrivano più spesso

    No. Verso il mer­ca­to e le au­to­ri­tà ri­spon­de chi im­met­te il pro­dot­to con il pro­prio nome o mar­chio. Le con­di­zio­ni con­trat­tua­li con il for­ni­to­re dello stru­men­to pos­so­no in­ci­de­re sui rap­por­ti fra le parti, ma non tra­sfe­ri­sco­no gli ob­bli­ghi di si­cu­rez­za e con­for­mi­tà del pro­dot­to.
    No. Lo di­ven­ta se ciò che ven­de­te con­tie­ne a sua volta un si­ste­ma di IA, per esem­pio un as­si­sten­te con­ver­sa­zio­na­le o un mo­to­re che clas­si­fi­ca e de­ci­de. L'im­pie­go dell'as­si­sten­te ri­guar­da co­mun­que l'azien­da in quan­to uti­liz­za­tri­ce di si­ste­mi di IA, a par­ti­re dalla for­ma­zio­ne del per­so­na­le.
    Il CRA ri­guar­da i pro­dot­ti con ele­men­ti di­gi­ta­li. Un ser­vi­zio ero­ga­to solo da re­mo­to, senza un pro­dot­to di­stri­bu­i­to, ri­ca­de di norma nella di­sci­pli­na NIS2 più che nel CRA, salvo le com­po­nen­ti di ela­bo­ra­zio­ne re­mo­ta ne­ces­sa­rie al fun­zio­na­men­to di un pro­dot­to. La qua­li­fi­ca­zio­ne va fatta pro­dot­to per pro­dot­to.
    Le fun­zio­ni ser­vo­no tutte, le per­so­ne no. In una real­tà pic­co­la una per­so­na può co­pri­re più ruoli, pur­ché ogni re­spon­sa­bi­li­tà abbia un nome e la re­vi­sio­ne non sia af­fi­da­ta a chi ha ge­ne­ra­to il co­di­ce. Il li­vel­lo dei con­trol­li va pro­por­zio­na­to al ri­schio del pro­dot­to.
    Da una fo­to­gra­fia: quali stru­men­ti di IA si usano dav­ve­ro, su quali pro­dot­ti e con quali dati. Su­bi­to dopo, la pro­ce­du­ra per le se­gna­la­zio­ni entro 24 e 72 ore, per­ché quell'ob­bli­go del CRA è già ap­pli­ca­bi­le. Poi la po­li­cy ap­pro­va­ta dal con­si­glio e la chec­kli­st di ri­la­scio.

    I testi da verificare

    • Re­go­la­men­to (UE) 2024/2847, Cyber Re­si­lien­ce Act, in par­ti­co­la­re gli ar­ti­co­li 13, 14, 64 e 71
    • Re­go­la­men­to (UE) 2024/1689, AI Act, come mo­di­fi­ca­to dal re­go­la­men­to (UE) 2026/1744, in par­ti­co­la­re gli ar­ti­co­li 4, 6 e 50
    • Re­go­la­men­to (UE) 2016/679, GDPR
    • Di­ret­ti­va (UE) 2022/2555, NIS2, e Dlgs 4 set­tem­bre 2024, n. 138
    • Di­ret­ti­va (UE) 2024/2853 sulla re­spon­sa­bi­li­tà per danno da pro­dot­ti di­fet­to­si
    • Co­di­ce ci­vi­le, art. 2086, comma 2, e Dlgs 8 giu­gno 2001, n. 231, in par­ti­co­la­re gli ar­ti­co­li 24-bis e 25-no­vies
    • Nor­ma­ti­ve di set­to­re e re­qui­si­ti na­zio­na­li del Paese di com­mer­cia­liz­za­zio­ne, quan­do ap­pli­ca­bi­li

    Governare il codice scritto con l'IA

    Re­vi­law af­fian­ca im­pre­se e soft­ware house nella map­pa­tu­ra degli stru­men­ti di IA e dei pro­dot­ti sul mer­ca­to eu­ro­peo, nella po­li­cy da por­ta­re in con­si­glio, nell'ag­gior­na­men­to degli as­set­ti e del mo­del­lo 231 e nelle ve­ri­fi­che in­di­pen­den­ti prima del ri­la­scio. Un per­cor­so ca­li­bra­to sulle di­men­sio­ni dell'im­pre­sa, che la­scia evi­den­ze or­di­na­te.

    (+39) 045 8010734
    Via XX Settembre, 9 - 37129 Verona (VR)

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